Sito istituzionale del Comune di Oristano
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Art. 1 - Disposizioni Generali
Con la presente normativa viene regolamentato l'uso di tutte le strutture di
proprietà comunale e comunque ricadenti nella competenza dell'amministrazione, aventi le caratteristiche di cui al punto 1 del successivo articolo 2.
Potranno essere emanati regolamenti d'uso specifici per ogni struttura, integrativi al
presente, in relazione a esigenze e modalità d'uso particolari.
Art. 2 - Definizioni
Si definisce:
Art. 3 - Finalità
Le strutture definite al punto 1 del precedente articolo 2, comprese le palestre scolastiche,
devono essere utilizzate e potranno essere concesse in uso esclusivamente per lo svolgimento dell'attività
sportiva e per le finalità collaterali - comunque inerenti l'attività sportiva - specificamente indicate al suddetto punto.
Ogni eventuale diverso uso dovrà essere preventivamente autorizzato.
In ogni caso l'uso deve essere pubblico e diretto a soddisfare gli interessi generali dei Cittadini.
Sono da considerarsi di preminente interesse pubblico:
Art. 4 - Disposizioni particolari per gli Impianti Sportivi Scolastici
Negli impianti sportivi scolastici il Comune promuove e programma l'attività sportiva extrascolastica, al fine di
assicurare un servizio di interesse pubblico.
Ciò avverrà al di fuori degli orari stabiliti dal calendario delle lezioni previste dalla scuola e, comunque, in subordine
alla attività scolastica che sarà definita.
Il Preside o il Direttore Didattico avrà cura di segnalare al Dirigente dell'Area Servizi alla Cittadinanza e, per conoscenza,
all'Assessore allo Sport, con le modalità e nei tempi specificati al successivo articolo 12, la disponibilità di massima delle
fasce orarie giornaliere in cui la palestra è impegnata dalla scuola ed il calendario effettivo delle lezioni, al fine di
permettere la programmazione e la razionale utilizzazione anche in ambito extrascolastico dell'impianto. In quest'ambito il
Comune si farà onere, direttamente o attraverso organismi delegati di cui al successivo art. 8, delle spese di funzionamento
e manutenzione ordinaria dell'impianto; curerà altresì la realizzazione di quelle opere o accorgimenti atti ad evitare l'accesso
di terzi dall'impianto sportivo ad altri locali scolastici.
Al fine di facilitare l'uso degli impianti sportivi scolatici e più puntualmente regolare i rapporti tra Comune -proprietario- e
Scuole consegnatarie, potranno essere stipulate apposite convenzioni, nel aspetto dei principi e delle disposizioni del presente Regolamento.
Art. 5 - Quadro delle competenze
In relazione alla razionale utilizzazione ed all'ottimale esercizio degli impianti sportivi:
Art. 6 - Commissione Comunale per lo Sport
E' istituita, presso l'Assessorato allo Sport, la Commissione Comunale per lo Sport, ai sensi delle leggi regionali 9.6.1989 n.36 e 17.5.1999, n.17.
La Commissione è composta da:
Della Commissione fa parte di diritto un sanitario segnalato dall'Unità sanitaria locale competente per territorio.
La Commissione dura in canea quanto il Consiglio Comunale e comunque sino al rinnovo di quest'ultimo.
La Commissione formula proposte ed esprime parere preventivo in ordine agii atti di programmazione comunale degli interventi
nel settore sportivo per i quali il Comune benefici di finanziamenti pubblici o destini risorse del proprio bilancio
e su ogni altro argomento di interesse locale attinente la materia sportiva, in stretta coerenza con le indicazioni
desumibili dalla pianificazione regionale triennale.
La Commissione provvede inoltre alla formazione ed alla tenuta dell'Albo Comunale delle Società Sportive di cui
al successivo articolo. Su proposta del Presidente, la commissione costituisce una sottocommissione composta da:
La sottocommissione viene convocata di volta in volta dal Presidente e potrà esclusivamente esprimersi, con pareri non vincolanti, in merito a:
Di ogni singola riunione si dovrà redigere verbale dei lavori.
Art. 7 - Albo Comunale delle Società Sportive
Il Comune, avvalendosi della Commissione di cui all'articolo precedente, istituisce l'Albo Comunale delle Società Sportive e ne cura la tenuta.
L'Albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito comunale, tutti gli elementi unii alla sua identificazione e classificazione, tra cui, obbligatoriamente:
Art. 8 - Gestione
Gli impianti ed i complessi sportivi, anche nel loro insieme o a gruppi, possono essere concessi in gestione.
La concessione della gestione degli impianti sportivi può essere rilasciata, nel rispetto delle procedure di evidenza
pubblica previste dalla vigente normativa, a Società sportiva esercitante l'attività sportiva prevalentemente nella
struttura oggetto di concessione m gestione, ovvero a Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti
dai C.O.N.I., anche attraverso organizzazioni gestionali di propria e diretta individuazione, ovvero ad Enti non
commerciali o Associazioni senza fini di lucro, che perseguano finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito
dello sport e dei tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare ovvero a Persona
Giuridica di diversa natura o Persona Fisica esercitanti attività imprenditoriale.
Nella fattispecie di concessione in gestione di impiantì con rilevanza imprenditoriale,
il Gestore dovrà corrispondere un corrispettivo al Comune.
A parità delle altre condizioni, le Società sportive aventi sede nelle frazioni o nelle borgate avranno priorità
nella concessione della gestione di impiantì siti nelle frazioni o nelle borgate stesse.
Nel caso di concessione in gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale il Comune corrisponderà al
Gestore un budget annuo commisurato al costo gestionale dell'impianto, valutato in sede previsionale
con riferimento ai valori storici di costo.
I rapporti, anche economici, tra Comune e Gestore saranno regolati da apposita Convenzione stipulata ai sensi di Legge.
In ogni caso competerà obbligatoriamente al Gestore:
L'inosservanza da parte del Gestore delle condizioni sopraindicate costituisce motivo di revoca della concessione della gestione.
Art. 9 - Concessione d'uso degli impianti
L'uso di ogni struttura sportiva consegue unicamente al rilascio di specifica concessione d'uso.
La concessione d'uso è definita di tipo A quando concede l'utilizzazione dell'impianto per un periodo non eccedente
un giorno solare, anche per fasce orarie che non si estendono all'intera disponibilità giornaliera.
E' definita di tipo B quando riguarda l'utilizzazione della struttura per un periodo eccedente un giorno e fino
a otto settimane consecutive, anche per fasce orarie non esaurienti l'intera disponibilità giornaliera o settimanale.
E' definita di tipo C quando riguarda l'utilizzazione della struttura per un periodo maggiore di otto settimane
fino a riguardare l'intera stagione sportiva, cosi come definita dalla specifica Federazione sportiva o Ente di
promozione sportiva, anche per fasce orarie non esaurienti l'intera disponibilità giornaliera e settimanale,
purché l'intervallo massimo tra due fasce orarie consecutive non superi i sette giorni.
Il concessionario d'uso, una volta m possesso della concessione d'uso potrà utilizzare l'impianto concesso
unicamente con le modalità, tempi e finalità previsti nella concessione stessa e comunque per le finalità
previste al precedente articolo 3, fatte salve eventuali esigenze legate alla struttura stessa e cause di
forza maggiore e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 20.
Il concessionario d'uso è tenuto a sottoscrivere per accettazione la concessione che contiene le condizioni
alle quali l'uso dell'impianto è concesso.
Riguardo alle concessioni d'uso di tipo C, in allegato alla concessione stessa, il Dirigente dell'Area Servizi
alla Cittadinanza, dietro parere favorevole dell'Assessore allo sport, allega comunicazione di disponibilità
degli impianti per lo svolgimento degli incontri di campionato.
Le Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.,
aventi sede in Oristano, sulla base di detta disponibilità, al fine di garantire il regolare svolgimento
degli incontri di livello nazionale, regionale e provinciale, avranno cura di predisporre il calendario di
campionato per le varie categorie, avuto riguardo che l'utilizzo delle strutture sportive è rivolto in via
prioritaria agli incontri di livello nazionale, regionale e provinciale.
Art. 10 - Domanda di concessione d'uso
La concessione d'uso viene rilasciata dietro presentazione di domanda redatta su apposito modulo e
diretta al Dirigente dell'Area Servizi alla Cittadinanza e, per conoscenza, all'Assessore allo Sport
del Comune. Dovrà necessariamente contenere l'indicazione delle strutture sportive richieste e le
preferenze dei giorni e delle fasce orarie che l'utente intende utilizzare.
Per la concessione d'uso di tipo A, la domanda deve essere presentata direttamente al Gestore, ove questi sia all'uopo delegato.
Per le concessioni d'uso di tipo B e C, la domanda dovrà essere unica anche se riguardante più impianti,
e dovrà avere allegata una relazione di programmazione dell'attività e tutti gli elementi necessari per
l'aggiornamento annuale dell'Albo e per la determinazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 15.
Dovrà, eventualmente, indicare le fasce orarie di svolgimento degli allenamenti e delle gare di campionato.
Art. 11 - Termini di scadenza presentazione delle domande
La domanda riguardante concessione d'uso di tipo A dovrà essere presentate entro un periodo compreso
tra i quindici giorni e ventiquattro ore prima del previsto impegno della struttura o, con l'assenso
del Gestore, anche immediatamente prima dell'utilizzo della struttura sportiva stessa.
La domanda riguardante concessione d'uso di tipo B dovrà essere inderogabilmente presentata entro un
periodo compreso tra ì novanta e sessanta giorni prima del previsto impegno della struttura sportiva.
La domanda riguardante concessione d'uso di tipo C dovrà essere inderogabilmente presentata nel periodo
dal 1 dicembre al 31 dicembre precedente l'inizio dell'attività o della stagione sportiva a cui si
riferisce - e comunque non meno di centocinquanta giorni prima - e dovrà essere confermata entro il
30 giugno successivo con l'aggiornamento dei dati e delle richieste dell'utente.
Non saranno considerate le domande pervenute fuori dai termini suddetti.
Farà fede al riguardo il numero di protocollo generale del Comune o del Gestore.
Art. 12 - Disposizioni aggiuntive per gli impianti sportivi scolastici
II Direttore Didattico o il Preside avrà cura di riunire il competente organismo scolastico per deliberare in mento
alla disponibilità di massima delle fasce orarie giornaliere in cui la palestra non è impegnata dalla scuola - e
al relativo nulla-osta all'utilizzazione - entro il 31 gennaio antecedente l'inizio di ogni anno scolastico ed
effettuerà le relative comunicazioni al Dirigente dell'Area Servizi alla Cittadinanza e, per conoscenza,
all'Assessore allo Sport, entro il 20 febbraio successivo. Inoltre, entro il 31 ottobre, gli stessi dovranno
comunicare il calendario effettivo delle lezioni scolastiche onde consentire una più completa e precisa
assegnazione degli orari non coperti dell'attività didattica per l'anno in corso.
Qualora non vengano effettuate le deliberazioni e le comunicazioni nei termini sopra specificati,
si riterrà confermato il calendario dell'anno precedente.
Il Gestore ha facoltà di richiedere al Preside o al Direttore della scuola interessata, il calendario delle
lezioni settimanali previste dalla scuola nell'intero anno scolastico.La richiesta sarà presentata dal Gestore
nel periodo dal 1 dicembre al 31 dicembre precedente l'inizio dell'anno scolastico a cui si riferisce.
Riguardo le Concessioni d'uso, aggiuntivamente alle altre procedure individuale dal presente regolamento, il
richiedente dovrà inviare, entro i medesimi tempi previsti all'articolo 11, copia della domanda al Preside
o al Direttore Didattico della scuola interessata.
Quest'ultimo avrà cura di convocare il competente organismo scolastico, per esprimere parere in mento
alla concessione della struttura.
Per le Concessioni d'uso di tipo A e B ti parere verrà comunicato al Dirigente dell'Area Servizi alla
Cittadinanza e, per conoscenza, all'Assessore allo Sport entro gli stessi tempi previsti al successivo articolo 14.
Per le Concessioni d'uso di tipo C la suddetta comunicazione sarà effettuata entro il 30 aprile.
Qualora il suddetto organismo scolastico non provveda o provveda fuori termini e/o il Preside o il
Direttore Didattico ometta di effettuare la comunicazione entro i termini suddetto, accertata l'effettiva
ricezione della copia della domanda da parte della Scuola interessata, si riterrà tacitamente concesso l'assenso.
Art. 13 - Rilascio della concessione d'uso
Le concessioni d'uso sono rilasciate unicamente dal Comune, direttamente o su delega, come di seguito specificato.
Il Dirigente dell'Area Servizi alla Cittadinanza provvedere con proprio atto alla concessione d'uso delle strutture,
secondo i criteri generali stabiliti dall'Assessore allo Sport, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 15.
La concessione d'uso di tipo A potrà essere rilasciata direttamente dal Gestore, ove questi siano all'uopo delegato dal
Dirigente dell'Area Servizi alla Cittadinanza. La delega al Gestore può essere rilasciata solo dietro parere favorevole
dell'Assessore allo Sport.
Il Dirigente dell'Area Servizi alla Cittadinanza, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dell'Assessore allo Sport,
tenuto conto di quanto previsto al successivo articolo 15, per motivi di forza maggiore o per specifiche esigenze funzionali,
ha facoltà di effettuare modifiche nelle concessioni riguardanti anche spostamenti di orano o di impianto.
In questo caso nessuna responsabilità e nessuna ragione di danno potrà essere imputata al Comune, avendo il concessionario
la sola facoltà di rinunciare immediatamente alla concessione.
Art. 14 - Tempi per il rilascio della concessione d'uso
La concessione d'uso di tipo A sarà rilasciata entro ventiquattrore dalla presentazione della domanda.
La concessione d'uso di tipo B sarà rilasciata non oltre trenta giorni dalla presentazione della domanda;
nel caso di struttura sportiva scolastica i trenta giorni decorreranno dalla data di comunicazione di
disponibilità da parte del Direttore Didattico o del Preside della scuola interessata o dalla data di
compimento del silenzio-assenso.
La concessione d'uso di tipo C sarà rilasciata entro il 31 luglio di ogni anno.
Art. 15 - Criteri per il rilascio della concessione d'uso
La concessione d'uso di tipo A verrà rilasciata in seguito a disponibilità della struttura richiesta,
con priorità acquisita secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
Ai fini del rilascio della concessione d'uso di tipo B e C dovranno essere seguiti i seguenti criteri.
Il numero di impianti e le fasce orarie richiesti devono essere congrui con la consistenza dell'attività e
dei numero degli atleti, secondo gli elementi risultanti all'Albo Comunale delle Società Sportive integrati
da quelli dichiarati all'atto della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 10.
Per quanto possibile, compatibilmente con i criteri generali di concessione in uso, col numero e la tipologia
delle nuove domande pervenute, le Concessioni d'uso di tipo C, verranno confermate, per la nuova stagione
sportiva, nello stesso impianto concesso in uso nella stagione precedente.
Di norma l'attività di allenamento avrà luogo dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica
lo svolgimento delle gare di campionato.
Eventuali recuperi di campionato infrasettimanali, dovranno svolgersi negli orari di allenamento concessi
ed utilizzati dalla medesima società o concordati direttamente con l'Ufficio competente.
Nel caso in cui per uno stesso impianto vengano effettuate più domande, dovrà essere stilata
una graduatoria dei richiedenti.
Le società che si costituiscono nelle frazioni o borgate hanno la priorità di utilizzazione degli
impianti siti nelle frazioni o nelle borgate stesse.
Nella determinazione della graduatoria costituiscono titolo di priorità (in ordine decrescente):
Art. 16 - Durata e sospensioni della concessione d'uso
La concessione d'uso rimarrà in vigore per il tempo in essa specificato, comunque non eccedente quanto
specificato all'articolo 9 circa i tipi di concessione ivi individuati.
Il Dirigente dell'Alea Servizi alla Cittadinanza può sospendere temporaneamente la validità della concessione
d'uso nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi di forza maggiore, per specifiche esigenze funzionali,
per lo svolgimento di particolari manifestazioni di interesse pubblico.
La sospensione potrà altresì essere disposta, anche su richiesta o parere del dirigente dell'Area tecnica, per ragioni
tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi o per condizioni climatiche particolarmente avverse o
per cause tecniche di forza maggiore.
Per le sospensioni nulla è dovuto al Gestore e/o al Concessionario d'uso, salvo il rimborso delle tariffe
già corrisposte, dovute per l'utilizzazione nei periodi per i quali si rende operante la sospensione.
Art. 17 - Revoca della concessione d'uso
II Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare in rutto o in parte la concessione d'uso per
motivi di pubblico interesse senza che nessuno nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
In tal caso la revoca verrà disposta con deliberazione motivata della Giunta Municipale.
La revoca della concessione d'uso potrà altresì essere disposta dal Dirigente dell'Area Servizi alla
Cittadinanza a seguito di gravi violazioni delle disposizioni del presente regolamento o dell'atto
di concessione d'uso, ai sensi del successivo articolo 21.
Per le revoche dovute a motivi di violazione nulla è dovuto al Gestore e/o al Concessionario d'uso.
Negli altri casi è dovuta la ripetizione di tariffe già corrisposte, dovute per l'utilizzazione nei
periodi per i quali si rende operante la revoca.
Art. 18 - Ricorsi
Contro le disposizioni contenute nelle Concessioni d'uso o contro i provvedimenti di sospensione e revoca di concessione d'uso disposta dal Dirigente è ammesso ricorso al Sindaco, od al suo eventuale delegato, entro trenta giorni dalla notificazione. Questi deciderà in proposito entro i seguenti tempi:
Il Sindaco, o il suo eventuale delegato, ha facoltà di sentire, in merito al ricorso, la sottocommissione di cui al precedente articolo 6 che esprimerà parere non vincolante.
Art. 19 - Utenza
E' definito Utente colui che direttamente utilizza la struttura sportiva.
Può non coincidere con la figura del Concessionario d'uso unicamente nei seguenti casi:
In ogni caso ed in ogni momento l'Utente dovrà essere in grado di dimostrare di trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti punti 1 e 2, anche attraverso tessere di riconoscimento da esibire su richiesta del personale addetto ai controlli.
Art. 20 - Modalità d'uso dei complessi ed impianti
Ai Concessionari d'uso ed agli Utenti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare le sottoriportate norme e condizioni generali, oltre a quelle degli specifici Regolamenti d'uso dei vari impianti:
Art. 21 - Sanzioni
La trasgressione delle norme riportate nell'articolo precedente e di quelle,
eventualmente, riportate nei regolamenti d'uso specifici, di cui all'articolo 1, comporterà delle
sanzioni secondo la gravita e le conseguenze della trasgressione.
Le sanzioni possono andare dal pagamento di una penalità da una a cento volte la tariffa oraria di utilizzazione
della struttura, fino alla sospensione o, infine, alla revoca della concessione d'uso, secondo la gravita e le
conseguenze e la reiterazione della trasgressione.
In ogni caso, le violazioni individuate ai punti 17, 18 e 19 del precedente articolo 20 sono da considerarsi
gravi e comporteranno una sanzione minima pari alla sospensione della concessione d'uso per una settimana; la
reiterazione delle suddette violazioni per un massimo di tre volte comporterà m ogni caso la revoca della
concessione d'uso, salva ogni ulteriore azione a tutela del Comune.
Le sanzioni saranno comminate dal Dirigente dell'Area Servizi alla Cittadinanza, su relazione del Gestore o
di funzionano comunale verbalizzante.
Contro le sanzioni comminate è ammesso il ricorso al Sindaco, od al suo eventuale delegato, che ha
facoltà di avvalersi del parere non vincolante della sottocommissione di cui al precedente articolo 6 o, nei casi
più gravi, della Commissione comunale per lo Sport e si esprimerà entro quarantacinque giorni dal
ricevimento del ricorso al protocollo generale.
Art. 22 - Pubblicità
E' ammessa la pubblicità commerciale in forma sonora e/o visiva nei complessi ed impianti sportivi sulla
scorta di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune, secondo le disposizioni di apposito Regolamento.
Il Dirigente dell'Area Servizi alla Cittadinanza provvederà con proprio atto, sentito il
parere del Dirigente dell'Area tecnica.
Dovrà essere presentata apposita domanda avente come allegato il programma completo della pubblicità
e le caratteristiche tecniche dei mezzi di comunicazione di cui si prevede l'uso.
Qualunque modificazione dovrà essere preventivamente comunicata.
Sono legittimati a richiedere l'autorizzazione solo il Gestore ed i Concessionari d'uso.
La durata dell'autorizzazione non può eccedere il periodo previsto, rispettivamente, dalla concessione di gestione o d'uso.
E' data la possibilità, su esplicita previsione e secondo le norme della Convenzione, al Gestore di appaltare
l'esercizio della pubblicità commerciale ad altro operatore commerciale o di sub-autorizzare i Concessionari d'uso dell'impianto.
I soggetti autorizzati potranno effettuare il programma di pubblicità previo versamento della tariffa prevista
dalle norme vigenti in materia alla Tesoreria Comunale, per ciascuna struttura comunale interessata.
I pannelli e gli striscioni dovranno essere idonei e rispondenti alle normative vigenti (antinfortunistiche, antincendio, di sicurezza)
certificate da apposita documentazione. Lo stesso cartellone dovrà contenere, nel margine inferiore destro, il nome del titolare
dell'autorizzazione. Restano a carico del richiedente l'autorizzazione tutte le pratiche e gli oneri relativi alle norme in vigore
in tema di pubblicità e di esposizione al pubblico e comunque derivanti dall'esercizio della pubblicità.
II soggetto autorizzato dovrà provvedere a propria cura e spese al montaggio e allo smontaggio dei pannelli,
striscioni, cartelloni, ecc, garantendo la riduzione in pristino stato delle strutture a cui 1 pannelli vanno fissati,
anche previo rilascio di adeguata cauzione.
Art. 23 - Servizi
Servizi di ristorazione, bar ecc. possono essere installati negli spazi accessori e di supporto e
nelle aree di pertinenza degli impianti e dei complessi sportivi solo dietro espresso atto autorizzativo
del Comune a favore del Gestore o del Concessionario d'uso, nel aspetto del Regolamento per
l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
La durata dell'autorizzazione, comunque, non può eccedere il periodo previsto, rispettivamente,
dalla concessione di gestione o d'uso.
Art. 24 - Tariffe d'uso
L'uso di ogni impianto sportivo è subordinato al pagamento della specifica tariffa d'uso, come risultante dal vigente Tariffario comunale, secondo le modalità stabilite e le norme accessorie.
Art. 25 - Vigilanza
II Comune ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sullo stato di conservazione e manutenzione e
sull'uso degli impianti sportivi. Tale vigilanza sarà esercitata direttamente dall'Assessore allo Sport,
in termini generali e complessivi, e dai Dirigenti comunali per quanto di loro competenza specifica, anche
tramite funzionar! delegati e dalla Polizia Municipale. L'Amministrazione si riserva di emettere tessere di
servizio per il libero accesso a tutti gii impianti sportivi comunali.
Chiunque operi negli impianti sportivi a qualsiasi titolo o comunque fruisca del servizio è tenuto a fornire la
massima collaborazione e, in caso di accertate irregolarità, ad uniformarsi immediatamente alle vigenti norme,
anche sulla base delle indicazioni fomite da colui che eserciti le funzioni di vigilanza.
Art. 26 - Disposizioni finali
II presente Regolamento verrà reso pubblico nelle forme di legge ed entra in vigore successivamente alla
data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, al compimento della
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg.
All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
Per quanto non contemplato nel presente regolamento e ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Assessore allo Sport potrà emanare norme supplementari o disposizioni transitorie.