Città di Oristano

Sito istituzionale del Comune di Oristano

Salta la barra di navigazione e vai ai contenuti

Home > Sport > Tariffe impianti sportivi comunali

Regolamento d'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale

  • Versione PDF del regolamento
  • Modulo per la richiesta di contributi per l'attività sportiva
  • Modulo per la richiesta di concessione in uso degli impianti sportivi
    • Art. 1 - Disposizioni Generali

      Con la presente normativa viene regolamentato l'uso di tutte le strutture di proprietà comunale e comunque ricadenti nella competenza dell'amministrazione, aventi le caratteristiche di cui al punto 1 del successivo articolo 2.
      Potranno essere emanati regolamenti d'uso specifici per ogni struttura, integrativi al presente, in relazione a esigenze e modalità d'uso particolari.

      torna su

      Art. 2 - Definizioni

      Si definisce:

      1. impianto sportivo: insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di attività e manifestazioni sportive; l'impianto sportivo comprende:
        1. lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
        2. la zona spettatori;
        3. eventuali spazi e servizi accessori;
        4. eventuali spazi e servizi di supporto;
      2. complesso sportivo: uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il complesso sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi e dalle rispettive aree di Servizio annesse;
      3. spazio di attività sportiva: spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente; più spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno spazio sportivo polifunzionale;
      4. zona spettatori: zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi accessori con ì relativi percorsi;
      5. spazio riservato agli spettatori spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione sportiva;
      6. spazi e servizi accessori spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili;
      7. spazi e servizi di supporto: spazi e servizi direttamente funzionali all'attività sportiva o alla presenza di pubblico;
      8. area di servizio annessa: area di pertinenza dell'impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli accessi;
      9. attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o educativo;
      10. manifestazione sportiva: il periodo di svolgimento di una pratica sportiva che prevede la presenza di pubblico spettatore;
      11. concessione d'uso: il provvedimento amministrativo con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
      12. impianti a rilevanza imprenditoriale: quelli in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione;
      13. budget di gestione: la somma che l'Amministrazione corrisponde al Gestore per gli impianti senza rilevanza imprenditoriale;
      14. tariffe: le somme che il Concessionario d'uso corrisponde all'Amministrazione o al Gestore per l'utilizzazione dell'impianto.

      torna su

      Art. 3 - Finalità

      Le strutture definite al punto 1 del precedente articolo 2, comprese le palestre scolastiche, devono essere utilizzate e potranno essere concesse in uso esclusivamente per lo svolgimento dell'attività sportiva e per le finalità collaterali - comunque inerenti l'attività sportiva - specificamente indicate al suddetto punto.
      Ogni eventuale diverso uso dovrà essere preventivamente autorizzato.
      In ogni caso l'uso deve essere pubblico e diretto a soddisfare gli interessi generali dei Cittadini.
      Sono da considerarsi di preminente interesse pubblico:

      1. l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole;
      2. l'attività sportiva agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

      torna su

      Art. 4 - Disposizioni particolari per gli Impianti Sportivi Scolastici

      Negli impianti sportivi scolastici il Comune promuove e programma l'attività sportiva extrascolastica, al fine di assicurare un servizio di interesse pubblico.
      Ciò avverrà al di fuori degli orari stabiliti dal calendario delle lezioni previste dalla scuola e, comunque, in subordine alla attività scolastica che sarà definita.
      Il Preside o il Direttore Didattico avrà cura di segnalare al Dirigente dell'Area Servizi alla Cittadinanza e, per conoscenza, all'Assessore allo Sport, con le modalità e nei tempi specificati al successivo articolo 12, la disponibilità di massima delle fasce orarie giornaliere in cui la palestra è impegnata dalla scuola ed il calendario effettivo delle lezioni, al fine di permettere la programmazione e la razionale utilizzazione anche in ambito extrascolastico dell'impianto. In quest'ambito il Comune si farà onere, direttamente o attraverso organismi delegati di cui al successivo art. 8, delle spese di funzionamento e manutenzione ordinaria dell'impianto; curerà altresì la realizzazione di quelle opere o accorgimenti atti ad evitare l'accesso di terzi dall'impianto sportivo ad altri locali scolastici.
      Al fine di facilitare l'uso degli impianti sportivi scolatici e più puntualmente regolare i rapporti tra Comune -proprietario- e Scuole consegnatarie, potranno essere stipulate apposite convenzioni, nel aspetto dei principi e delle disposizioni del presente Regolamento.

      torna su

      Art. 5 - Quadro delle competenze

      In relazione alla razionale utilizzazione ed all'ottimale esercizio degli impianti sportivi:

      1. il Consiglio Comunale:
        1. individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
        2. stabilisce indirizzi generali di applicazione del regime di tariffazione per l'utilizzazione degli impianti sportivi riguardanti l'eventuale differenziazione delle tariffe a seconda delle tipologie d'uso;
      2. la Giunta Municipale, su proposta dell'Assessore allo Sport:
        1. individua per ogni impianto, complesso o gruppo di impianti la forma di gestione ottimale, -diretta o delegata;
        2. individua, eventualmente, gli elementi essenziali e le modalità che regolano i rapporti ira Comune e Gestore di impianti sportivi;
        3. all'atto dell'individuazione degli elementi di cui ai punto precedente, classifica altresì l'eventuale rilevanza imprenditoriale dei singoli impianti;
        4. individua i criteri per la concessione in gestione e in uso degli spazi accessori e di supporto e nelle aree di pertinenza nei suddetti complessi e impianti ai fini dell'installazione di servizi accessori;
        5. definisce i criteri per la determinazione dei budget di impianto;
        6. stabilisce le tariffe d'uso di ogni singolo impianto e le modalità di riscossione delle stesse;
      3. l'Assessore allo Sport:
        1. programma, coordina e organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e delle deliberazioni della Giunta, il sistema degli impianti sportivi comunali, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali della Cittadinanza;
        2. controlla il funzionamento degli uffici, l'esecuzione degli atti e l'attuazione degli indirizzi e dei programmi;
        3. individua i criteri generali per la concessione in uso dei complessi e degli impianti.

      torna su

      Art. 6 - Commissione Comunale per lo Sport

      E' istituita, presso l'Assessorato allo Sport, la Commissione Comunale per lo Sport, ai sensi delle leggi regionali 9.6.1989 n.36 e 17.5.1999, n.17.
      La Commissione è composta da:

      1. il Sindaco, od un suo delegato, con funzioni di presidente;
      2. l'Assessore allo Sport;
      3. sei rappresentanti del Consiglio Comunale - scelti tra i consiglieri comunali o circoscrizionali, eletti a suffragio diretto - di cui quattro in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza della minoranza;
      4. cinque rappresentanti degli operatori del settore scelti dal Consiglio Comunale, con voto limitato a tre, su un elenco di quindici persone designate dalle società sportive;
      5. un rappresentante del C.O.N.I.;
      6. tre esponenti degli enti di promozione sportiva maggiormente rappresentativi nell'ambito comunale;
      7. due rappresentanti degli organi collegiali della scuola indicati dal distretto o dai distretti scolastici del Comune su segnalazione dei consigli di istituto.

      Della Commissione fa parte di diritto un sanitario segnalato dall'Unità sanitaria locale competente per territorio.
      La Commissione dura in canea quanto il Consiglio Comunale e comunque sino al rinnovo di quest'ultimo.
      La Commissione formula proposte ed esprime parere preventivo in ordine agii atti di programmazione comunale degli interventi nel settore sportivo per i quali il Comune benefici di finanziamenti pubblici o destini risorse del proprio bilancio e su ogni altro argomento di interesse locale attinente la materia sportiva, in stretta coerenza con le indicazioni desumibili dalla pianificazione regionale triennale.
      La Commissione provvede inoltre alla formazione ed alla tenuta dell'Albo Comunale delle Società Sportive di cui al successivo articolo. Su proposta del Presidente, la commissione costituisce una sottocommissione composta da:

      1. il Sindaco, od un suo delegato, con funzioni di presidente;
      2. l'Assessore allo Sport;
      3. un rappresentante degli organi collegiali della scuola designato a maggioranza semplice dai componenti la Commissione;
      4. un rappresentante del C.O.N.I.;
      5. due componenti la Commissione scelti, a maggioranza semplice, tra i rappresentanti delle società sportive, di cui uno assolverà le funzioni verbalizzanti.

      La sottocommissione viene convocata di volta in volta dal Presidente e potrà esclusivamente esprimersi, con pareri non vincolanti, in merito a:

      1. ricorsi avverso la concessione d'uso degli impianti;
      2. comportamenti non conformi da parte dei Gestori, dei Concessionari d'uso e degli Utenti, in sede di ricorso avverso sanzioni comminate dal Dirigente dell'Area Servizi alla Cittadinanza per inosservanza del presente regolamento e degli eventuali regolamenti di cui al precedente articolo 1;
      3. rapporti con la Scuola ed i suoi Organi m mento alle problematiche connesse all'utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
      Potrà inoltre compiere la fase istruttoria di argomenti all'ordine del giorno della Commissione.
      La sottocommissione ha facoltà di:
      1. richiesta di ogni tipo di documentazione inerente al caso in esame in possesso del Comune e del ricorrente;
      2. audizione dei Gestori, dei Concessionari d'uso, degli Utenti, dei Presidi o Direttori Didattici e degli Organi Collegiali della scuola, Dirigenti e dipendenti del Comune.

      Di ogni singola riunione si dovrà redigere verbale dei lavori.

      torna su

      Art. 7 - Albo Comunale delle Società Sportive

      Il Comune, avvalendosi della Commissione di cui all'articolo precedente, istituisce l'Albo Comunale delle Società Sportive e ne cura la tenuta.
      L'Albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito comunale, tutti gli elementi unii alla sua identificazione e classificazione, tra cui, obbligatoriamente:

      1. statuto sociale, redatto nelle forme di Legge;
      2. attestazione di affiliazione alla Federazione sportiva o Ente di promozione sportiva di appartenenza;
      3. attestazione di attività, rilasciato dalla Federazione o Ente di promozione di appartenenza;
      4. elenco degli atleti tesserati rilasciato dalla Federazione o Ente di promozione di appartenenza. L'Albo dovrà essere aggiornato anno per anno.

      torna su

      Art. 8 - Gestione

      Gli impianti ed i complessi sportivi, anche nel loro insieme o a gruppi, possono essere concessi in gestione.
      La concessione della gestione degli impianti sportivi può essere rilasciata, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla vigente normativa, a Società sportiva esercitante l'attività sportiva prevalentemente nella struttura oggetto di concessione m gestione, ovvero a Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dai C.O.N.I., anche attraverso organizzazioni gestionali di propria e diretta individuazione, ovvero ad Enti non commerciali o Associazioni senza fini di lucro, che perseguano finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e dei tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare ovvero a Persona Giuridica di diversa natura o Persona Fisica esercitanti attività imprenditoriale.
      Nella fattispecie di concessione in gestione di impiantì con rilevanza imprenditoriale, il Gestore dovrà corrispondere un corrispettivo al Comune.
      A parità delle altre condizioni, le Società sportive aventi sede nelle frazioni o nelle borgate avranno priorità nella concessione della gestione di impiantì siti nelle frazioni o nelle borgate stesse.
      Nel caso di concessione in gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale il Comune corrisponderà al Gestore un budget annuo commisurato al costo gestionale dell'impianto, valutato in sede previsionale con riferimento ai valori storici di costo.
      I rapporti, anche economici, tra Comune e Gestore saranno regolati da apposita Convenzione stipulata ai sensi di Legge.
      In ogni caso competerà obbligatoriamente al Gestore:

      1. assicurare il regolare funzionamento della struttura secondo le indicazioni previste in Convenzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali - comprese le utenze energetiche, telefoniche e di tutti ì servizi e le manutenzioni ordinane- ad esclusione di quelli soli relativi alla manutenzione straordinaria, dotandosi di personale organizzato e tecnicamente qualificato per la conduzione tecnica e funzionale, la sicurezza ed assistenza ai Concessionari d'uso ed agii Utenti, curando l'apertura, la chiusura, la custodia, la sorveglianza, la pulizia dell'impianto, di tutti gli spazi accessori e di supporto, di tutte le aree di pertinenza e di tutte le eventuali incombenze previste dalla Convenzione;
      2. dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per la gestione e l'esercizio della struttura e di altre eventuali attività collaterali;
      3. garantire l'esercizio e l'uso degli impianti in conformità alla licenza di agibilità e dei pareri della C.P.V.L.P.S., anche per quanto attiene la capienza osservare e far osservare tutte le disposizioni normative in materia di sicurezza e funzionalità degli impianti sportivi;
      4. applicare le tariffe d'uso previste dal vigente Tariffario comunale;
      5. vigilare sull'osservanza da parte dei concessionari d'uso e di tutti gli utenti dei Regolamenti d'uso e di tutte le disposizioni normative;
      6. contrarre polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile;
      7. consentire ed agevolare visite ed ispezioni della struttura, controlli dello stato di conservazione e manutenzione e dei suo funzionamento condotti, disposti od autorizzati dall'Amministrazione comunale, fornendo rutti i chiarimenti ed esibendo la documentazione richiesta, uniformandosi immediatamente, in caso di accertate irregolarità, alle disposizioni impartite, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e diritti che competano all'Amministrazione;
      8. presentare annualmente ai Comune una relazione nella quale, per ogni impianto, siano evidenziate, oltre alle spese ed ai ricavi, le manutenzioni effettuate ed il prospetto degli interventi di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo, accompagnato dal rendiconto economico-finanziano, secondo la normativa fiscale e civilistica.

      L'inosservanza da parte del Gestore delle condizioni sopraindicate costituisce motivo di revoca della concessione della gestione.

      torna su

      Art. 9 - Concessione d'uso degli impianti

      L'uso di ogni struttura sportiva consegue unicamente al rilascio di specifica concessione d'uso.
      La concessione d'uso è definita di tipo A quando concede l'utilizzazione dell'impianto per un periodo non eccedente un giorno solare, anche per fasce orarie che non si estendono all'intera disponibilità giornaliera.
      E' definita di tipo B quando riguarda l'utilizzazione della struttura per un periodo eccedente un giorno e fino a otto settimane consecutive, anche per fasce orarie non esaurienti l'intera disponibilità giornaliera o settimanale.
      E' definita di tipo C quando riguarda l'utilizzazione della struttura per un periodo maggiore di otto settimane fino a riguardare l'intera stagione sportiva, cosi come definita dalla specifica Federazione sportiva o Ente di promozione sportiva, anche per fasce orarie non esaurienti l'intera disponibilità giornaliera e settimanale, purché l'intervallo massimo tra due fasce orarie consecutive non superi i sette giorni.
      Il concessionario d'uso, una volta m possesso della concessione d'uso potrà utilizzare l'impianto concesso unicamente con le modalità, tempi e finalità previsti nella concessione stessa e comunque per le finalità previste al precedente articolo 3, fatte salve eventuali esigenze legate alla struttura stessa e cause di forza maggiore e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 20.
      Il concessionario d'uso è tenuto a sottoscrivere per accettazione la concessione che contiene le condizioni alle quali l'uso dell'impianto è concesso.
      Riguardo alle concessioni d'uso di tipo C, in allegato alla concessione stessa, il Dirigente dell'Area Servizi alla Cittadinanza, dietro parere favorevole dell'Assessore allo sport, allega comunicazione di disponibilità degli impianti per lo svolgimento degli incontri di campionato.
      Le Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., aventi sede in Oristano, sulla base di detta disponibilità, al fine di garantire il regolare svolgimento degli incontri di livello nazionale, regionale e provinciale, avranno cura di predisporre il calendario di campionato per le varie categorie, avuto riguardo che l'utilizzo delle strutture sportive è rivolto in via prioritaria agli incontri di livello nazionale, regionale e provinciale.

      torna su

      Art. 10 - Domanda di concessione d'uso

      La concessione d'uso viene rilasciata dietro presentazione di domanda redatta su apposito modulo e diretta al Dirigente dell'Area Servizi alla Cittadinanza e, per conoscenza, all'Assessore allo Sport del Comune. Dovrà necessariamente contenere l'indicazione delle strutture sportive richieste e le preferenze dei giorni e delle fasce orarie che l'utente intende utilizzare.
      Per la concessione d'uso di tipo A, la domanda deve essere presentata direttamente al Gestore, ove questi sia all'uopo delegato.
      Per le concessioni d'uso di tipo B e C, la domanda dovrà essere unica anche se riguardante più impianti, e dovrà avere allegata una relazione di programmazione dell'attività e tutti gli elementi necessari per l'aggiornamento annuale dell'Albo e per la determinazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 15.
      Dovrà, eventualmente, indicare le fasce orarie di svolgimento degli allenamenti e delle gare di campionato.

      torna su

      Art. 11 - Termini di scadenza presentazione delle domande

      La domanda riguardante concessione d'uso di tipo A dovrà essere presentate entro un periodo compreso tra i quindici giorni e ventiquattro ore prima del previsto impegno della struttura o, con l'assenso del Gestore, anche immediatamente prima dell'utilizzo della struttura sportiva stessa.
      La domanda riguardante concessione d'uso di tipo B dovrà essere inderogabilmente presentata entro un periodo compreso tra ì novanta e sessanta giorni prima del previsto impegno della struttura sportiva.
      La domanda riguardante concessione d'uso di tipo C dovrà essere inderogabilmente presentata nel periodo dal 1 dicembre al 31 dicembre precedente l'inizio dell'attività o della stagione sportiva a cui si riferisce - e comunque non meno di centocinquanta giorni prima - e dovrà essere confermata entro il 30 giugno successivo con l'aggiornamento dei dati e delle richieste dell'utente.
      Non saranno considerate le domande pervenute fuori dai termini suddetti.
      Farà fede al riguardo il numero di protocollo generale del Comune o del Gestore.

      torna su

      Art. 12 - Disposizioni aggiuntive per gli impianti sportivi scolastici

      II Direttore Didattico o il Preside avrà cura di riunire il competente organismo scolastico per deliberare in mento alla disponibilità di massima delle fasce orarie giornaliere in cui la palestra non è impegnata dalla scuola - e al relativo nulla-osta all'utilizzazione - entro il 31 gennaio antecedente l'inizio di ogni anno scolastico ed effettuerà le relative comunicazioni al Dirigente dell'Area Servizi alla Cittadinanza e, per conoscenza, all'Assessore allo Sport, entro il 20 febbraio successivo. Inoltre, entro il 31 ottobre, gli stessi dovranno comunicare il calendario effettivo delle lezioni scolastiche onde consentire una più completa e precisa assegnazione degli orari non coperti dell'attività didattica per l'anno in corso.
      Qualora non vengano effettuate le deliberazioni e le comunicazioni nei termini sopra specificati, si riterrà confermato il calendario dell'anno precedente.
      Il Gestore ha facoltà di richiedere al Preside o al Direttore della scuola interessata, il calendario delle lezioni settimanali previste dalla scuola nell'intero anno scolastico.La richiesta sarà presentata dal Gestore nel periodo dal 1 dicembre al 31 dicembre precedente l'inizio dell'anno scolastico a cui si riferisce.
      Riguardo le Concessioni d'uso, aggiuntivamente alle altre procedure individuale dal presente regolamento, il richiedente dovrà inviare, entro i medesimi tempi previsti all'articolo 11, copia della domanda al Preside o al Direttore Didattico della scuola interessata.
      Quest'ultimo avrà cura di convocare il competente organismo scolastico, per esprimere parere in mento alla concessione della struttura.
      Per le Concessioni d'uso di tipo A e B ti parere verrà comunicato al Dirigente dell'Area Servizi alla Cittadinanza e, per conoscenza, all'Assessore allo Sport entro gli stessi tempi previsti al successivo articolo 14.
      Per le Concessioni d'uso di tipo C la suddetta comunicazione sarà effettuata entro il 30 aprile. Qualora il suddetto organismo scolastico non provveda o provveda fuori termini e/o il Preside o il Direttore Didattico ometta di effettuare la comunicazione entro i termini suddetto, accertata l'effettiva ricezione della copia della domanda da parte della Scuola interessata, si riterrà tacitamente concesso l'assenso.

      torna su

      Art. 13 - Rilascio della concessione d'uso

      Le concessioni d'uso sono rilasciate unicamente dal Comune, direttamente o su delega, come di seguito specificato.
      Il Dirigente dell'Area Servizi alla Cittadinanza provvedere con proprio atto alla concessione d'uso delle strutture, secondo i criteri generali stabiliti dall'Assessore allo Sport, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 15.
      La concessione d'uso di tipo A potrà essere rilasciata direttamente dal Gestore, ove questi siano all'uopo delegato dal Dirigente dell'Area Servizi alla Cittadinanza. La delega al Gestore può essere rilasciata solo dietro parere favorevole dell'Assessore allo Sport.
      Il Dirigente dell'Area Servizi alla Cittadinanza, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dell'Assessore allo Sport, tenuto conto di quanto previsto al successivo articolo 15, per motivi di forza maggiore o per specifiche esigenze funzionali, ha facoltà di effettuare modifiche nelle concessioni riguardanti anche spostamenti di orano o di impianto.
      In questo caso nessuna responsabilità e nessuna ragione di danno potrà essere imputata al Comune, avendo il concessionario la sola facoltà di rinunciare immediatamente alla concessione.

      torna su

      Art. 14 - Tempi per il rilascio della concessione d'uso

      La concessione d'uso di tipo A sarà rilasciata entro ventiquattrore dalla presentazione della domanda.
      La concessione d'uso di tipo B sarà rilasciata non oltre trenta giorni dalla presentazione della domanda; nel caso di struttura sportiva scolastica i trenta giorni decorreranno dalla data di comunicazione di disponibilità da parte del Direttore Didattico o del Preside della scuola interessata o dalla data di compimento del silenzio-assenso.
      La concessione d'uso di tipo C sarà rilasciata entro il 31 luglio di ogni anno.

      torna su

      Art. 15 - Criteri per il rilascio della concessione d'uso

      La concessione d'uso di tipo A verrà rilasciata in seguito a disponibilità della struttura richiesta, con priorità acquisita secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
      Ai fini del rilascio della concessione d'uso di tipo B e C dovranno essere seguiti i seguenti criteri.
      Il numero di impianti e le fasce orarie richiesti devono essere congrui con la consistenza dell'attività e dei numero degli atleti, secondo gli elementi risultanti all'Albo Comunale delle Società Sportive integrati da quelli dichiarati all'atto della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 10.
      Per quanto possibile, compatibilmente con i criteri generali di concessione in uso, col numero e la tipologia delle nuove domande pervenute, le Concessioni d'uso di tipo C, verranno confermate, per la nuova stagione sportiva, nello stesso impianto concesso in uso nella stagione precedente.
      Di norma l'attività di allenamento avrà luogo dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica lo svolgimento delle gare di campionato.
      Eventuali recuperi di campionato infrasettimanali, dovranno svolgersi negli orari di allenamento concessi ed utilizzati dalla medesima società o concordati direttamente con l'Ufficio competente.
      Nel caso in cui per uno stesso impianto vengano effettuate più domande, dovrà essere stilata una graduatoria dei richiedenti.
      Le società che si costituiscono nelle frazioni o borgate hanno la priorità di utilizzazione degli impianti siti nelle frazioni o nelle borgate stesse.
      Nella determinazione della graduatoria costituiscono titolo di priorità (in ordine decrescente):

      1. categoria superiore nella quale viene svolta l'attività agonistica principale (internazionale, extraregionale, regionale e comunale);
      2. maggior numero di affiliati (distinto per attività agonistica, giovanile e amatoriale);
      3. svolgimento di attività giovanile di istruzione scorava;
      4. svolgimento di attività per disabili;
      5. curriculum dei meriti sportivi pregressi degli ultimi tre anni.

      torna su

      Art. 16 - Durata e sospensioni della concessione d'uso

      La concessione d'uso rimarrà in vigore per il tempo in essa specificato, comunque non eccedente quanto specificato all'articolo 9 circa i tipi di concessione ivi individuati.
      Il Dirigente dell'Alea Servizi alla Cittadinanza può sospendere temporaneamente la validità della concessione d'uso nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi di forza maggiore, per specifiche esigenze funzionali, per lo svolgimento di particolari manifestazioni di interesse pubblico.
      La sospensione potrà altresì essere disposta, anche su richiesta o parere del dirigente dell'Area tecnica, per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi o per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause tecniche di forza maggiore.
      Per le sospensioni nulla è dovuto al Gestore e/o al Concessionario d'uso, salvo il rimborso delle tariffe già corrisposte, dovute per l'utilizzazione nei periodi per i quali si rende operante la sospensione.

      torna su

      Art. 17 - Revoca della concessione d'uso

      II Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare in rutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nessuno nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
      In tal caso la revoca verrà disposta con deliberazione motivata della Giunta Municipale.
      La revoca della concessione d'uso potrà altresì essere disposta dal Dirigente dell'Area Servizi alla Cittadinanza a seguito di gravi violazioni delle disposizioni del presente regolamento o dell'atto di concessione d'uso, ai sensi del successivo articolo 21.
      Per le revoche dovute a motivi di violazione nulla è dovuto al Gestore e/o al Concessionario d'uso.
      Negli altri casi è dovuta la ripetizione di tariffe già corrisposte, dovute per l'utilizzazione nei periodi per i quali si rende operante la revoca.

      torna su

      Art. 18 - Ricorsi

      Contro le disposizioni contenute nelle Concessioni d'uso o contro i provvedimenti di sospensione e revoca di concessione d'uso disposta dal Dirigente è ammesso ricorso al Sindaco, od al suo eventuale delegato, entro trenta giorni dalla notificazione. Questi deciderà in proposito entro i seguenti tempi:

      1. cinque giorni se trattasi di concessione d'uso di tipo A;
      2. venti giorni se trattasi di concessione d'uso di tipo B;
      3. quarantacinque giorni se trattasi di concessione d'uso di tipo C.

      Il Sindaco, o il suo eventuale delegato, ha facoltà di sentire, in merito al ricorso, la sottocommissione di cui al precedente articolo 6 che esprimerà parere non vincolante.

      torna su

      Art. 19 - Utenza

      E' definito Utente colui che direttamente utilizza la struttura sportiva.
      Può non coincidere con la figura del Concessionario d'uso unicamente nei seguenti casi:

      1. sia socio o tesserato della squadra sportiva titolare della concessione d'uso;
      2. sia ospite del Concessionario d'uso, per svolgimento di gara, direttamente o quale socio o tesserato di società sportiva ospitata. La facoltà del Concessionario d'uso di ospitare persone o squadre è limitata a ogni specifico, singolo evento sportivo.

      In ogni caso ed in ogni momento l'Utente dovrà essere in grado di dimostrare di trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti punti 1 e 2, anche attraverso tessere di riconoscimento da esibire su richiesta del personale addetto ai controlli.

      torna su

      Art. 20 - Modalità d'uso dei complessi ed impianti

      Ai Concessionari d'uso ed agli Utenti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare le sottoriportate norme e condizioni generali, oltre a quelle degli specifici Regolamenti d'uso dei vari impianti:

      1. l'impianto dovrà essere utilizzato in modo corretto, in conformità delle sue caratteristiche costruttive e funzionali;
      2. i Concessionari d'uso e gli Utenti dovranno essere autosufficienti per quanto riguarda i materiali sportivi occorrenti per svolgere la propria attività; potranno essere utilizzate solamente le attrezzature fisse presenti in ogni impianto, salvo quanto previsto al punto seguente;
      3. tutto ciò che viene installato provvisoriamente negli impianti, in base ad autorizzazione del Comune o dei Gestore, non deve essere assicurato o fissato ai muri, soffitti, pavimenti e deve essere sgombrato in tempi brevi ad onere e cura dei Concessionario d'uso, non appena finita la manifestazione, avendo questi cura di provvedere alla sistemazione e al ripristino dello stato originano;
      4. per le attività e le manifestazioni che prevedono l'installazione di particolari attrezzature fisse o non facilmente amovibili, assenti nell'impianto, il Concessionario d'uso dovrà ottenere apposita autorizzazione dal Comune, previa specifica domanda e comunicazione, per conoscenza, al Gestore e, in caso di accoglimento, dovrà provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio a propria cura e spese; tutto questo dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, al fine di minimizzare le interferenze con la normale attività precedente e successiva; le operazioni di montaggio e smontaggio dovranno svolgersi sotto il controllo degli incaricati del Comune e/o del Gestore, per valutare eventuali danni arrecati a persone o a cose durante queste operazioni, di cui il Concessionario d'uso è tenuto a rispondere;
      5. l'impianto dovrà essere lasciato nelle normali condizioni funzionali ed igieniche;
      6. l'uso dell'impianto è subordinato alla presenza contemporanea di un numero minimo - esclusi i tecnici e i dirigenti - ed un numero massimo di utenti compatibili con le caratteristiche dell'impianto;
      7. l'impianto potrà essere utilizzate solo nei tempi e secondo le modalità specificate in concessione d'uso, senza possibilità di richiedere modifiche; è tuttavia ammissibile l'interscambio alla pari di orario, che comunque dovrà essere autorizzato a discrezione dall'Ufficio concedente, fatto salvo quanto specificato al precedente articolo 13; non sono comunque ammessi ritardo nell'inizio e protrazione della fine dell'attività sportiva non giustificati da cause di forza maggiore; l'accesso agli spogliatoi è-consentito 10 minuti prima dell'inizio di ogni fascia oraria assegnata, mentre gli stessi dovranno, lasciati liberi entro 10 minuti dal termine dell'attività;
      8. in caso di sport di squadra l'accesso agli impianti è subordinato alla presenza del Concessionario d'uso che sarà responsabile durante lo svolgimento dell'attività o di almeno un dirigente o un tecnico delegato; il nome del responsabile sarà comunicato preventivamente al Comune o al Gestore;
      9. è vietato fumare all'interno degli impianti;
      10. è fatto obbligo a chiunque di mantenere un atteggiamento di correttezza nello svolgimento della propria attività e di non causare danni alle persone, alle attrezzature ed ai locali; a tal fine il Concessionario d'uso si obbliga a garantire che l'impianto sia usato con tutte le cautele necessarie, in rapporto alla manifestazione; terrà comunque sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, interamente e senza riserve ed eccezioni, per danni che dovessero derivare a persone o cose dall'uso degli impianti e risarcire ì danni che si dovessero verificare, in conseguenza ed in dipendenza dell'attività o della manifestazione, da chiunque provocati prima, durante e dopo l'utilizzo degli impianti medesimi;
      11. dovranno essere immediatamente segnalati all'Ufficio Sport del Comune ed al Gestore eventuali danni verificatisi durante l'uso e della struttura e degli arredi da parte del responsabile di cui al precedente punto 7; in caso di mancata segnalazione il danno verrà imputato, in via esclusiva, all'ultimo Concessionario d'uso che ha utilizzato la struttura in ordine di tempo;
      12. il Comune non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero verificarsi negli impianti;
      13. è vietato l'accesso al pubblico sia all'interno delle strutture che nell'area di servizio annessa alle stesse, se non nelle gare ufficialmente aperte al pubblico, come specificato in concessione d'uso;
      14. sono vietate le riprese radio-televisive per manifestazioni che si svolgono all'interno dell'impianto, salvo che questo non sia esplicitamente previsto dalla concessione d'uso;
      15. e fatto obbligo al Concessionario d'uso di predisporre adeguato servizio sanitario, sia per gli atleti che per il pubblico, durante lo svolgimento dell'attività e delle manifestazioni sportive;
      16. nel caso di manifestazioni aperte al pubblico sarà onere e cura del Concessionario d'uso provvedere a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. ed, eventualmente, altre autorità competenti, per il regolare svolgimento e a predisporre i servizi previsti dalla Legge per rutto ti tempo di svolgimento delle manifestazioni stesse; sarà altresì suo onere e cura la vendita dei biglietti e la predisposizione ed esecuzione di opportuno servizio di sicurezza;
      17. l'impianto deve essere utilizzato esclusivamente dai Concessionario d'uso e non potrà essere ceduto, anche temporaneamente, ad altri a nessun titolo; potranno invece essere invitate società, gruppi sportivi e atleti ospiti nei periodi concessi per l'utilizzazione degli impianti, nei limiti previsti dai precedente articolo 19;
      18. gli impianti concessi per lo svolgimento dell'attività sportiva non devono essere utilizzati a scopo di profitto o per fini impropri;
      19. l'esercizio e l'uso degli impianti dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza ed in conformità della licenza di agibilità e dei pareri della C.P.V.L.P.S., anche per quanto attiene la capienza.

      torna su

      Art. 21 - Sanzioni

      La trasgressione delle norme riportate nell'articolo precedente e di quelle, eventualmente, riportate nei regolamenti d'uso specifici, di cui all'articolo 1, comporterà delle sanzioni secondo la gravita e le conseguenze della trasgressione.
      Le sanzioni possono andare dal pagamento di una penalità da una a cento volte la tariffa oraria di utilizzazione della struttura, fino alla sospensione o, infine, alla revoca della concessione d'uso, secondo la gravita e le conseguenze e la reiterazione della trasgressione.
      In ogni caso, le violazioni individuate ai punti 17, 18 e 19 del precedente articolo 20 sono da considerarsi gravi e comporteranno una sanzione minima pari alla sospensione della concessione d'uso per una settimana; la reiterazione delle suddette violazioni per un massimo di tre volte comporterà m ogni caso la revoca della concessione d'uso, salva ogni ulteriore azione a tutela del Comune.
      Le sanzioni saranno comminate dal Dirigente dell'Area Servizi alla Cittadinanza, su relazione del Gestore o di funzionano comunale verbalizzante.
      Contro le sanzioni comminate è ammesso il ricorso al Sindaco, od al suo eventuale delegato, che ha facoltà di avvalersi del parere non vincolante della sottocommissione di cui al precedente articolo 6 o, nei casi più gravi, della Commissione comunale per lo Sport e si esprimerà entro quarantacinque giorni dal ricevimento del ricorso al protocollo generale.

      torna su

      Art. 22 - Pubblicità

      E' ammessa la pubblicità commerciale in forma sonora e/o visiva nei complessi ed impianti sportivi sulla scorta di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune, secondo le disposizioni di apposito Regolamento.
      Il Dirigente dell'Area Servizi alla Cittadinanza provvederà con proprio atto, sentito il parere del Dirigente dell'Area tecnica.
      Dovrà essere presentata apposita domanda avente come allegato il programma completo della pubblicità e le caratteristiche tecniche dei mezzi di comunicazione di cui si prevede l'uso.
      Qualunque modificazione dovrà essere preventivamente comunicata.
      Sono legittimati a richiedere l'autorizzazione solo il Gestore ed i Concessionari d'uso.
      La durata dell'autorizzazione non può eccedere il periodo previsto, rispettivamente, dalla concessione di gestione o d'uso.
      E' data la possibilità, su esplicita previsione e secondo le norme della Convenzione, al Gestore di appaltare l'esercizio della pubblicità commerciale ad altro operatore commerciale o di sub-autorizzare i Concessionari d'uso dell'impianto.
      I soggetti autorizzati potranno effettuare il programma di pubblicità previo versamento della tariffa prevista dalle norme vigenti in materia alla Tesoreria Comunale, per ciascuna struttura comunale interessata.
      I pannelli e gli striscioni dovranno essere idonei e rispondenti alle normative vigenti (antinfortunistiche, antincendio, di sicurezza) certificate da apposita documentazione. Lo stesso cartellone dovrà contenere, nel margine inferiore destro, il nome del titolare dell'autorizzazione. Restano a carico del richiedente l'autorizzazione tutte le pratiche e gli oneri relativi alle norme in vigore in tema di pubblicità e di esposizione al pubblico e comunque derivanti dall'esercizio della pubblicità.
      II soggetto autorizzato dovrà provvedere a propria cura e spese al montaggio e allo smontaggio dei pannelli, striscioni, cartelloni, ecc, garantendo la riduzione in pristino stato delle strutture a cui 1 pannelli vanno fissati, anche previo rilascio di adeguata cauzione.

      torna su

      Art. 23 - Servizi

      Servizi di ristorazione, bar ecc. possono essere installati negli spazi accessori e di supporto e nelle aree di pertinenza degli impianti e dei complessi sportivi solo dietro espresso atto autorizzativo del Comune a favore del Gestore o del Concessionario d'uso, nel aspetto del Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
      La durata dell'autorizzazione, comunque, non può eccedere il periodo previsto, rispettivamente, dalla concessione di gestione o d'uso.

      torna su

      Art. 24 - Tariffe d'uso

      L'uso di ogni impianto sportivo è subordinato al pagamento della specifica tariffa d'uso, come risultante dal vigente Tariffario comunale, secondo le modalità stabilite e le norme accessorie.

      torna su

      Art. 25 - Vigilanza

      II Comune ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sullo stato di conservazione e manutenzione e sull'uso degli impianti sportivi. Tale vigilanza sarà esercitata direttamente dall'Assessore allo Sport, in termini generali e complessivi, e dai Dirigenti comunali per quanto di loro competenza specifica, anche tramite funzionar! delegati e dalla Polizia Municipale. L'Amministrazione si riserva di emettere tessere di servizio per il libero accesso a tutti gii impianti sportivi comunali.
      Chiunque operi negli impianti sportivi a qualsiasi titolo o comunque fruisca del servizio è tenuto a fornire la massima collaborazione e, in caso di accertate irregolarità, ad uniformarsi immediatamente alle vigenti norme, anche sulla base delle indicazioni fomite da colui che eserciti le funzioni di vigilanza.

      torna su

      Art. 26 - Disposizioni finali

      II presente Regolamento verrà reso pubblico nelle forme di legge ed entra in vigore successivamente alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, al compimento della pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg.
      All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

      1. il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20.01.1992;
      2. tutte le disposizioni incompatibili.

      Per quanto non contemplato nel presente regolamento e ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Assessore allo Sport potrà emanare norme supplementari o disposizioni transitorie.

      torna su