Città di Oristano

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Lo Statuto della Fondazione

Articolo 1
–  Costituzione –

Il Comune di Oristano riconosce nella giostra equestre denominata “Sa Sartiglia” una manifestazione storica, culturale e della tradizione popolare della città, di interesse regionale, nazionale e internazionale, che si svolge la domenica di quinquagesima e l’ultimo martedì di carnevale.
In ragione di ciò ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile, per iniziativa del suddetto Comune è costituita la Fondazione “Sa Sartiglia”.
La sede legale della Fondazione è stabilita in Oristano, presso la Casa Comunale in piazza Eleonora d’Arborea.
La Fondazione ha personalità giuridica.

Articolo 2
– Scopi –

La Fondazione è un istituto organizzato senza fini di lucro.
Essa ha quale finalità la realizzazione e valorizzazione della manifestazione “Sa Sartiglia” e di tutte le attività connesse al suo patrimonio storico-culturale. Su tale linea sarà sua cura promuovere tutte quelle iniziative utili per il prestigio nazionale ed internazionale della manifestazione stessa.
La Fondazione svolgerà la sua attività nel totale rispetto del principio secondo cui il Gremio dei Contadini di San Giovanni Battista e il Gremio dei Falegnami di San Giuseppe sono e rimangono gli unici Depositari Storici della Sartiglia, in quanto hanno la titolarità e prerogativa, in esclusiva, di provvedere in proprio, e ognuno nella massima autonomia, alla conservazione del patrimonio storico-culturale in ordine ai riti cerimoniali della Sartiglia: festività religiose, nomina de Su Componidori, rito della Candelora, vestizione e svestizione de Su Componidori e quanto altro strettamente connesso ai suddetti riti.
In virtù delle loro prerogative storico-tradizionali, in seguito alla costituzione della Fondazione, i due Gremi entrano di diritto a far parte della stessa assumendo la qualifica di soci Fondatori al pari del Comune di Oristano.

Articolo 3
– Patrimonio –

Per garantire il funzionamento della Fondazione, il suo patrimonio viene assicurato dal Fondatore, come indicato nell’atto costitutivo e attraverso ulteriori incrementi deliberati dallo stesso e dagli altri Soci entrati a far parte della Fondazione.
Del suo patrimonio andranno altresì a far parte:

  • i beni mobili e/o immobili successivamente conferiti alla Fondazione dai Soci;
  • i beni mobili e/o immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati;
  • i beni mobili e/o immobili acquistati dalla Fondazione utilizzando le proprie disponibilità;
  • e somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Tutti gli eventuali residui attivi delle gestioni annuali dovranno comunque venire impiegati o nell’intensificazione delle attività della Fondazione di cui all’art. 2 o nell’acquisto di beni strumentali idonei ad incrementare o migliorare lo svolgimento delle attività suddette, restando conseguentemente escluso ogni scopo di lucro.

Articolo 4
– Marchio –

Il marchio è deciso dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 

Articolo 5
– Risorse –

Per lo svolgimento della sua attività, la Fondazione disporrà delle seguenti entrate:

  • i proventi derivanti dal suo patrimonio di cui all’art. 3;
  • i proventi di gestione;
  • i contributi dei Soci;
  • i contributi che ad essa perverranno dallo Stato, dalla Regione, dall’Unione Europea, da enti pubblici e privati;

La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividono gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsiasi manifestazione della propria attività.

Articolo 6
– Organi della Fondazione –

Organi della Fondazione sono:

  1. il Presidente della Fondazione;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Comitato Tecnico;
  4. il Comitato Consultivo;
  5. il Direttore;
  6. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 7
– Il Presidente della Fondazione –

Il Presidente della Fondazione è di diritto il Sindaco di Oristano o un suo delegato. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, con tutti i poteri attinenti l’amministrazione della stessa, fatta eccezione per quelli rientranti nelle competenze attribuite dal presente statuto al Consiglio di Amministrazione.
Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
Cura, coadiuvato dal direttore, l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Può delegare i suoi compiti per determinate categorie di atti ai singoli Consiglieri.

Articolo 8
– Il Consiglio di Amministrazione –

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 componenti tra cui il Sindaco di Oristano, che è membro di diritto del Consiglio e che lo presiede in quanto Presidente della Fondazione. A lui spetta la nomina degli altri due componenti secondo la vincolante designazione fatta da ciascuno dei due Gremi:
1 componente designato dal Gremio dei Contadini di San Giovanni;
1 componente designato dal Gremio dei Falegnami di San Giuseppe.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione di altri deceduti, dimessi o decaduti durano in carica fino alla scadenza del mandato di questi.
I componenti del Consiglio di Amministrazione scaduti rimangono in carica fino alla nomina dei loro successori.
La carica di Consigliere di Amministrazione non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi dalla stessa persona, ad eccezione del Sindaco di Oristano.
L’assenza ingiustificata per tre volte consecutive dalle sedute del Consiglio di Amministrazione comporta l’automatica decadenza dall’incarico, che viene dichiarata dal Consiglio stesso.
Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti pro tempore dei Gremi.

Articolo 9
– Competenze del Consiglio di Amministrazione –

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare:

  • approva entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio di previsione per l’esercizio successivo e entro il 28 febbraio il conto consuntivo dell’esercizio precedente. Il bilancio di previsione comprenderà anche il programma di attività relativo all’esercizio finanziario a cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
  • approva la relazione annuale sull’attività della Fondazione, da inviare ai Soci;
  • delibera i regolamenti;
  • delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
  • provvede alla costituzione del Comitato Tecnico;
  • provvede alla costituzione del Comitato Consultivo, ne nomina i componenti e attribuisce ad un membro del Consiglio di Amministrazione stesso la funzione di presiederlo;
  • provvede alla nomina del Direttore e ne determina l’eventuale compenso;
  • provvede alla nomina di un componente il Collegio dei Revisori dei Conti, riservando all’Amministrazione Comunale di Oristano la nomina degli altri due componenti;
  • provvede all’assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
  • provvede all’istituzione ed all’ordinamento degli uffici della Fondazione;
  • delibera le modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
  • delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente, al Comitato Tecnico, ad altri consiglieri e al Direttore in aggiunta a quelli già loro spettanti per statuto;
  • delibera l’eventuale indennità di presenza da corrispondere ai sindaci revisori.

Articolo 10
– Convocazione del Consiglio e votazione –

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti.
Le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con parere consultivo il Direttore che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.
Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Tecnico.

Articolo 11
– Il Comitato Tecnico –

Il Comitato Tecnico è composto:

  • dal Direttore della Fondazione che lo presiede;
  • da un rappresentante del Comitato Consultivo;
  • dal Presidente del Gremio dei Contadini;
  • dal Presidente del Gremio dei Falegnami;
  • dal Presidente dell’Associazione Cavalieri “Sa Sartiglia”.

Ad eccezione del Direttore, i componenti il Comitato Tecnico durano in carica 1 anno e possono essere riconfermati, inoltre vengono sostituiti in caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso, per il rimanente periodo dell’anno.
Il Comitato Tecnico, il cui rinnovo avviene il 1° settembre di ogni anno, sovrintende e coordina tutti gli aspetti tecnici e operativi legati all’organizzazione e allo svolgimento della Sartiglia, sentite le Associazioni dei Tamburini e Trombettieri annualmente chiamate dai Gremi a suonare durante la manifestazione.
Le sue sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
Le decisioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 12
– Il Comitato Consultivo –

Il Comitato Consultivo, composto da 5 componenti, è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente della Fondazione.
Esprime parere consultivo sulle attività della Fondazione e propone suggerimenti sulla predisposizione del programma annuale della stessa.
Il Comitato Consultivo si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Componente del Consiglio di Amministrazione, nominato dallo stesso Consiglio a presiederlo, dandone comunicazione al Presidente della Fondazione.
La nomina dei suoi componenti dovrà garantire la rappresentatività delle seguenti categorie: Albergatori, Commercianti, Agenzie di viaggio, Associazionismo culturale.
I componenti il Comitato Consultivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, inoltre vengono sostituiti in caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso, per il rimanente periodo del triennio.

Articolo 13
– Il Direttore –

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica sino alla scadenza del relativo mandato.
Attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Tecnico. Predispone gli schemi del bilancio di previsione e del conto consuntivo accompagnati da una relazione annuale sui programmi e sulle attività realizzate e/o progettate.
Funge da segretario del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali, che sottoscrive con il Presidente.
Dirige e coordina gli uffici della Fondazione.
Predispone i programmi di attività della Fondazione.
È responsabile del coordinamento e del controllo delle attività dell’Ente e dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione.
Oltre a quanto sopra specificato compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione.
L’eventuale compenso spettante al Direttore viene determinato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14
– Il Collegio dei Revisori dei Conti –

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre componenti, dei quali uno nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 9 e due dall’Amministrazione Comunale di Oristano. I predetti debbono essere professionisti iscritti all’albo dei ragionieri e dei dottori commercialisti dei quali almeno uno iscritto all’albo dei revisori dei conti.
Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo; effettua verifiche di cassa.
I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
Ai Revisori può essere riconosciuta un’indennità di presenza, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15
– Soci Sostenitori –

Alla Fondazione potranno aderire altri soggetti pubblici e/o privati acquisendo a tutti gli effetti la qualifica di Socio Sostenitore.
L’adesione verrà formalizzata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Nella stessa dovranno essere evidenziati, tra l’altro, i presupposti che hanno determinato la  partecipazione di tali soggetti alla Fondazione.
Qualora venissero meno i suddetti presupposti, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberarne l’esclusione.
Il Presidente della Fondazione potrà  riunire annualmente i “Soci Sostenitori”.
In tale occasione verranno loro illustrate le attività svolte dalla Fondazione e gli stessi potranno formulare proposte e valutazioni.

Articolo 16
– Modalità di convocazione degli Organi –

La convocazione degli organi della Fondazione di cui all’articolo 6 è fatta, sotto pena di nullità, con ordine del giorno recante gli argomenti da trattarsi, la data, l’ora e il luogo della riunione con avviso di convocazione personale.
Gli avvisi di convocazione devono essere recapitati almeno sei giorni prima di quello fissato per l’adunanza. È consentita la deroga delle suddette modalità solo nei casi di comprovata urgenza.

Articolo 17
– Disposizioni di Legge –

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 18
– Scioglimento della Fondazione –

Addivenendosi allo scioglimento della Fondazione il suo patrimonio, mobiliare ed immobiliare, sarà devoluto al Comune di Oristano.