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I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili
L'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) è nata nel 1993 (Decreto Legislativo n° 504/92).
L’ICI deve essere pagata dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio del Comune di Oristano; dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni; dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing); dai concessionari di aree demaniali.
I soggetti interessati devono presentare al Comune una apposita dichiarazione relativa al possesso degli immobili entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale.
Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell’ICI dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.
Come e quando si paga
L'Ici va versata in due rate:
a. la prima rata, da pagare entro il 16 giugno (il 18 nel 2007 perché il 16 è festivo), è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
b. la seconda rata, da pagare tra il 1° e il 16 dicembre (il 17 nel 2007) a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato a titolo di acconto.
E' possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.
Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'ICI complessivamente dovuta.
Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune.
Il pagamento va effettuato presso gli uffici postali o presso il concessionario della riscossione,
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 26/04/2007 dal 2007 è possibile effettuare versamenti con modello F24 per pagare l’ICI per tutti i comuni del territorio nazionale. Al riguardo, a partire dal 2 maggio 2007, tutti gli intermediari della riscossione sono obbligati ad accettare i versamenti effettuati con le modalità del modello F24 (Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
I ritardatari possono pagare l'ICI entro trenta giorni dalla scadenza applicando la sanzione ridotta del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Inoltre, il contribuente può regolarizzare il versamento dell’imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista per il pagamento. In tale ipotesi, va applicata la sanzione pari al 6% dell’imposta stessa, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, anche in questo caso calcolati soltanto sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Gli importi così determinati a titolo di sanzione ed interessi vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare. Il pagamento va effettuato utilizzando il bollettino postale appositamente predisposto per l’ICI avendo cura di barrare la casella "Ravvedimento".
Esempio:
Se contribuente effettua il versamento dell'ICI con un ritardo di 22 giorni e l’imposta da pagare è pari ad € 120,00, il calcolo da effettuare è il seguente:
€ 120,00 a titolo di imposta;
€ 4,50 a titolo di sanzione ottenuta dal calcolo: € 120,00 x 3,75%;
€ 0,18 a titolo di interessi legali dovuti per 22 giorni di ritardo ottenuti dal calcolo
€ 120 x 2,5 x 22 : 36.500
Soggetti non residenti nel territorio dello Stato
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione, dal 1° al 16 dicembre, con applicazione degli interessi del 3%.
Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
Normativa:
Per ulteriori informazioni sulle aliquote e sulle detrazioni è possibile consultare il sito dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI-CNC) e i siti dei singoli Comuni.