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31/08/2009
ORDINANZA N°187 / 09
del 25 agosto 2009
Santuario del Rimedio
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs. n.285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. del 16 dicembre 1992;
Visti gli artt. n. 3, 16, 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 107 del testo unico sull’ordinamento degli Enti locali adottato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Premesso che nei giorni 05 – 06 – 07 – 08 e 09 settembre 2009 si svolgeranno le celebrazioni in occasione della Beata Vergine del Rimedio che, per tradizione secolare richiamerà numerosi pellegrini e turisti;
Considerata l’esigenza di garantire un ordinato svolgimento della manifestazione su indicata, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
Per i motivi in premessa nei giorni 05 – 06 – 07 – 08 e 09 settembre 2009 la circolazione nella Zona del Santuario del Rimedio è disciplinata come segue:
1) L’istituzione del divieto di circolazione dinamica e statica, con la rimozione coatta dei veicoli in
divieto si sosta ai sensi dell’art. 159 comma 1) lettera d) del D.lgs. 30.04.1992 n°285 e successive
modificazioni ed integrazioni, nelle seguenti strade:
a) Nel piazzale sterrato adiacente la Basilica (tranne il tratto, appositamente adibito a parcheggio autovetture per gli invalidi, e quello riservato agli spazi degli ambulanti);
b) Via Delle Grazie ( dalla Via Oristano, fino all’Istituto Santa Maria Bambina);
c) Nella Via Santa Maria Bambina, (dall’intersezione con la S.P. 1 per Torregrande sino alla Via E. Sanna), con esclusione dei veicoli al servizio dei disabili e dei veicoli muniti di lasciapassare rilasciato per il parcheggio interno dell’istituto ed uscita obbligatoria con direzione S.P. 1 verso Torregrande;
2) L’istituzione dei sensi unici di marcia nelle seguenti vie:
a) via E. Sanna con direzione di marcia dall’intersezione con la S.P. 1 per Torregrande fino all’intersezione con le vie S. Petronilla / Nuova;
b) via Santa Petronilla con direzione di marcia dall’intersezione con la via E. Sanna – Nuova fino all’intersezione con la via Cabras;
c) via Nuova con direzione di marcia dall’intersezione con la via E. Sanna fino alla via Oristano;
d) via San Marco con direzione di marcia dall’intersezione con la via Oristano fino alla via E. Sanna;
3) L’istituzione del divieto di sosta e fermata 0/24 con la rimozione coatta di tutte le categorie di
veicoli nelle seguenti strade:
a) Provinciale S.P. 1 su ambo i lati dall’intersezione con la S.S. 292/via Oristano/SP. 54 fino
all’altezza dell’ex distributore carburanti IP;
b) via Oristano sul lato destro, dall’intersezione con la S.P. 1 e la provinciale 54 fino all’intersezione
con la via Nurachi – E. Madeddu – e altresì consentita la sosta nella via Oristano sul marciapiede rialzato
con disposizione a pettine sul lato destro (lato cantina sociale);
c) via Oristano sul lato sinistro, dal civico n°9/a all’intersezione con la S. P. 54 e provinciale n°1;
d) Via San Marco sul lato destro, dall’intersezione con la via Oristano fino all’intersezione con la via E. Sanna ;
e) Via Nuova sul lato sinistro, dall’intersezione con la via S. Petronilla fino alla via Oristano;
f) Via E. Sanna sul lato destro, dall’intersezione con la S. P. 1 per Torregrande fino alla piazzetta di via S. Maria Bambina – sul lato sinistro dal civico n°22/a fino al cartello indicante “restringimento carreggiata” – N. B. nell’altra parte restante della via E. Sanna e fino alla confluenza con le vie S. Petronilla e via Nuova la sosta è consentita su ambo i lati in modo parallelo all’asse stradale;
DISPONE
- La sospensione delle ordinanze in contrasto con le disposizioni di cui sopra per la durata della manifestazione;
con la precisazione che l’attuazione del provvedimento è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e dovrà essere effettuato osservando le seguenti modalità;
l’informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima dell’intervento a cura degli operai addetti alla segnaletica stradale;
AVVERTE
che la presente Ordinanza è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal D.P.R. 24.11.1971 n°1199 e, in relazione al disposto dell’art.37, comma 3, del D. Lgs 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all’art.74 del regolamento, emanato con D.P.R. N.495/1992;
Dalla Residenza Municipale lì, 25.08.2009
IL DIRIGENTE
Dr. Rinaldo Dettori