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Circoscrizioni

Lo Statuto comunale dedica il Capo quarto alla disciplina delle Circoscrizioni del Comune di Oristano.

Capo Quarto
Le Circoscrizioni
Articolo 49
Istituzione

1. Tutto il territorio comunale, sentito il Forum dei cittadini, deve essere diviso in circoscrizioni di decentramento amministrativo, il cui numero e con fini saranno determinati nel Regolamento.

Articolo 50
Organi delle Circoscrizioni

1. Sono organi della circoscrizione:
a) il consiglio circoscrizionale;
b) il Presidente del consiglio circoscrizionale.

Articolo 50 BIS
Elezione del Consiglio circoscrizionale


1. Il Consiglio circoscrizionale viene eletto con suffragio universale e diretto dagli elettori residenti nella circoscrizione, con un sistema basato su liste concorrenti di candidati, o blocchi di liste collegate.
2. Il regolamento per la elezione dei consigli circoscrizionali stabilisce il numero di sottoscrizione autenticate tra un minimo e un massimo di elettori residenti nella circoscrizione necessarie per presentare ciascuna lista, il numero minimo di candidati che deve contenere ciascuna lista, fermo restando che il numero massimo non può superare il numero dei consiglieri circoscrizionali, le regole sulla presentazione delle liste e relativi ricorsi.

Articolo 50 TER
Elezione e revoca del Presidente del Consiglio circoscrizionale


1. Il Presidente della circoscrizione viene eletto dal consiglio tra i propri membri con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati; se nessun candidato raggiunge la maggioranza prescritta nelle prime tre votazioni, nella quarta viene eletto il candidato che ottiene più voti tra i due che avevano ottenuto più voti nella terza votazione.
2. Il Consiglio revoca il Presidente con la maggioranza assoluta di componenti in carica.

Articolo 51
Funzioni della Circoscrizione


1. La circoscrizione rappresenta i bisogni e le istanze della popolazione della circoscrizione e, nell’ambito dell’unità del Comune, contribuisce alla più idonea organizzazione dei servizi e alla valorizzazione delle diverse realtà storico – sociali, culturali ed economiche presenti sul territorio.
2. La circoscrizione è organismo di partecipazione e di consultazione nei confronti del Comune, gestisce servizi di base nel proprio territorio, e svolge le funzioni delegate ad essa dal Comune.

Articolo 52
Il Regolamento sulle Circoscrizioni


1. In apposito regolamento, in attuazione del presente statuto, sono definiti e disciplinati:
a) la composizione dei singoli consigli di circoscrizione, le attribuzioni del Presidente e la eventuale istituzione e composizione dell’Ufficio di Presidenza;
b) i servizi di base la cui gestione spetta alle circoscrizioni, fatto salvo quanto previsto nel comma 2;
c) le funzioni amministrative delegate a tempo indeterminato dal Comune alle circoscrizioni ;
d) le dotazioni organiche di personale posto alle dipendenze funzionali della circoscrizione;
e) modi e forme del potere sostitutivo da parte di organi del Comune, qualora la circoscrizione non adotti atti obbligatori; ovvero gli organi della circoscrizione non siano in grado di funzionare;
f) ogni altra disposizione necessaria per la organizzazione e il funzionamento delle circoscrizioni.
2. In ogni caso il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere la delega delle funzioni amministrative in materia di produzione e gestione di attività sportive, di assistenza domiciliare agli anziani, di attività culturali e di animazione, di vigilanza urbana.

Articolo 53
Deleghe speciali alle Circoscrizioni


1. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione degli atti fondamentali, può individuare quelle attività rivolte alla attuazione degli stessi le quali, per la loro attinenza con il territorio e con la popolazione, ovvero per motivi organizzativi e funzionali, vengono delegate alle circoscrizioni, indicando altresì le risorse necessarie.

Articolo 54
Pareri delle Circoscrizioni


1. Il Consiglio circoscrizionale esprime parere obbligatorio sui seguenti oggetti:
schema di bilancio preventivo approvato dalla Giunta e piani pluriennali di investimento;
proposte di deliberazioni che contengono i criteri generali a cui debbono attenersi le attività di realizzazione e di gestione dei servizi, proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio comunale che approvano piani generali relativi a materie o settori nel loro complesso;
piano regolatore generale e, qualora riguardino la circoscrizione: piani particolareggiati piani di lottizzazione convenzionati, piani per gli insediamenti produttivi, piani per l'edilizia economico popolare, localizzazione e progettazione di edifici pubblici.
2. Il regolamento di cui all'art.52 detta norme in materia di pareri facoltativi e può prevedere altri pareri obbligatori.
3. Se gli organi circoscrizionali non rendono il parere entro sette giorni dalla richiesta, gli organi comunali competenti procedono indipendentemente dal parere.
4. Alle riunioni dei Consigli circoscrizionali, chiamati ad esprimersi obbligatoriamente sulle materie di cui al primo comma, dovrà essere garantita, per illustrare l'argomento, la presenza di un rappresentante degli organi collegiali del Comune, o, per loro delega, quella di un funzionario.

Articolo 55
Atti di indirizzo e proposte delle Circoscrizioni


1. Il Consiglio circoscrizionale può approvare risoluzioni, mozioni e ordini del giorno riguardanti l'attività del Comune, che vengono comunicati al Consiglio comunale, il quale entro sessanta giorni si pronuncia espressamente su di essi.
2. Il Consiglio circoscrizionale può presentare al Consiglio comunale, tramite la Giunta che esprime il suo parere, proposte di atti di competenza di esso. Se il Consiglio comunale delibera di prendere in considerazione la proposta nello stesso termine di cui al 1° comma, essa viene inserita nell'ordine del giorno della prima adunanza successiva ad esso.
3. Il Consiglio circoscrizionale può presentare alla Giunta proposte di atti di competenza di questa; la Giunta comunica al Consiglio circoscrizionale e al Consiglio comunale le decisioni rispetto ad esse.

Articolo 56
Pubblicazione legale e pubblicità degli atti della Circoscrizione


1. Le deliberazioni della circoscrizione per le quali la legge, lo Statuto e i regolamenti esigono la pubblicazione legale, sono pubblicate nell'albo della circoscrizione, e affisse a soli fini conoscitivi, all'albo pretorio.
2. Agli atti e alle attività della circoscrizione si applicano gli stessi istituti e le stesse norme che riguardano la informazione, la pubblicità e le comunicazioni relative agli atti e alle. attività del Comune.