Ambiente - Il Sindaco Barberio firma l'ordinanza che vieta lo scalo, il trasporto, lo stoccaggio, il conferimento, il trattamento o lo smaltimento di rifiuti di origine extraregionale
Ordinanza nr. 240 del 27.10.2006 Oggetto: Divieto di scalo, trasporto, stoccaggio, conferimento, trattamento o smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale.
Data:
27 ottobre 2006
Preso Atto dell’eventualità che la Sardegna possa essere inserita tra le regioni nelle quali dovranno essere smaltiti rifiuti di provenienza extraregionale;
Considerato che il territorio comunale potrebbe essere interessato dallo scalo e /o dal transito di mezzi di trasporto contenenti tali rifiuti;
Visto l’articolo 6, comma 19, della legge regionale 24.04.2001 nr. 6 che recita “È fatto divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Sardegna rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale”.
Preso Atto della limitata capacità di trattamento dei rifiuti prodotti all’interno del Bacino di competenza della discarica di Bau Craboni;
Vista l’interpellanza urgente presentata dai consiglieri comunali Pia – Pinna F.C. – Uda componenti della 2^ Commissione Consiliare Permanente ai Servizi Tecnologici e Ambiente con la quale si chiede l’adozione di provvedimenti atti a tutelare la salute pubblica;
Ritenuto necessario, ai fini della salvaguardia e della tutela della salute pubblica, nonché di quanto previsto dalla normativa vigente vietare lo scalo, il trasporto, lo stoccaggio, il conferimento, il trattamento o lo smaltimento, nel territorio del Comune di Oristano, di rifiuti, comunque classificati, di origine extra regionale;
con decorrenza immediata, il divieto, su tutto il territorio comunale, dello scalo, del trasporto, dello stoccaggio, del conferimento, del trattamento o dello smaltimento di rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale.
L’ufficio Servizio Segreteria Generale curerà l’invio del presente provvedimento ai messi comunali per la pubblicazione all’albo e la trasmissione a:
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma;
- Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio, Roma;
- Capitaneria di Porto di Oristano;
- Direttore Generale della A.S.L. n. 5 di Oristano;
- Al Presidente del Consorzio Industriale di Oristano;
- Assessorato Igiene e Sanità della Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari;
- Assessorato Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari
- Assessorato all’Ambiente della Provincia di Oristano;
- Prefettura di Oristano;
- Alla Procura della Repubblica e/o Tribunale di Oristano;
- Al Comando Carabinieri per la tutela della Ambiente, Oristano;
- Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, Oristano;
- Al Comando di Polizia Municipale, Oristano.
- A Tutte le forze dell’Ordine per la conoscenza, l’esecuzione e la vigilanza per la corretta esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza dovrà essere diffusa, inoltre, a mezzo degli organi di informazione.
Avverso il presente provvedimento, entro giorni 60 (sessanta) dalla notifica, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o alternativamente, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il Sindaco
Dr. Antonio Barberio
Ultimo aggiornamento
23/03/2022, 09:31
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