Ambiente - Il Sindaco Barberio firma l'ordinanza che vieta lo scalo, il trasporto, lo stoccaggio, il conferimento, il trattamento o lo smaltimento di rifiuti di origine extraregionale

Ordinanza nr. 240 del 27.10.2006     Oggetto: Divieto di scalo, trasporto, stoccaggio, conferimento, trattamento o smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale.

Data:
27 ottobre 2006

Ordinanza nr. 240 del 27.10.2006
 
 Oggetto: Divieto di scalo, trasporto, stoccaggio, conferimento, trattamento o smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale.
 
Il Sindaco
 

Preso Atto dell’eventualità che la Sardegna possa essere inserita tra le regioni nelle quali dovranno essere smaltiti rifiuti di provenienza extraregionale;

Considerato che il territorio comunale potrebbe essere interessato dallo scalo e /o dal transito di mezzi di trasporto contenenti tali rifiuti;

Visto l’articolo 6, comma 19, della legge regionale 24.04.2001 nr. 6 che recita “È fatto divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Sardegna rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale”.

Preso Atto della limitata capacità di trattamento dei rifiuti prodotti all’interno del Bacino di competenza della discarica di Bau Craboni;

Vista l’interpellanza urgente presentata dai consiglieri comunali Pia – Pinna F.C. – Uda componenti della 2^ Commissione Consiliare Permanente ai Servizi Tecnologici e Ambiente con la quale si chiede l’adozione di provvedimenti atti a tutelare la salute pubblica;

Ritenuto necessario, ai fini della salvaguardia e della tutela della salute pubblica, nonché di quanto previsto dalla normativa vigente vietare lo scalo, il trasporto, lo stoccaggio, il conferimento, il trattamento o lo smaltimento, nel territorio del Comune di Oristano, di rifiuti, comunque classificati, di origine extra regionale;

Visto e richiamato l’art. 54 – comma 2 del T.U.E.L. nr. 267/2000;
 
Visto il vigente Statuto comunale;
 
Ordina

con decorrenza immediata, il divieto, su tutto il territorio comunale, dello scalo, del trasporto, dello stoccaggio, del conferimento, del trattamento o dello smaltimento di rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale.

L’ufficio Servizio Segreteria Generale curerà l’invio del presente provvedimento ai messi comunali per la pubblicazione all’albo e la trasmissione a:

  • Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma;
  • Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio, Roma;
  • Capitaneria di Porto di Oristano;
  • Direttore Generale della A.S.L. n. 5 di Oristano;
  • Al Presidente del Consorzio Industriale di Oristano;
  • Assessorato Igiene e Sanità della Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari;
  • Assessorato Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari
  • Assessorato all’Ambiente della Provincia di Oristano;
  • Prefettura di Oristano;
  • Alla Procura della Repubblica e/o Tribunale di Oristano;
  • Al Comando Carabinieri per la tutela della Ambiente, Oristano;
  • Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, Oristano;
  • Al Comando di Polizia Municipale, Oristano.
  • A Tutte le forze dell’Ordine per la conoscenza, l’esecuzione e la vigilanza per la corretta esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza dovrà essere diffusa, inoltre, a mezzo degli organi di informazione.

Avverso il presente provvedimento, entro giorni 60 (sessanta) dalla notifica, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o alternativamente, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dalle Residenza Municipale, li 27 ottobre 2006
 

Il Sindaco
Dr. Antonio Barberio

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

23/03/2022, 09:31