Commercio - L'Ordinanza sulla nuova disciplina per l'apertura degli esercizi commerciali

ORDINANZA N. 178/06 DEL 28.08.2006 Validità: dal 01.09.2006 DISCIPLINA ORARI DI VENDITA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO IL SINDACO Premesso

Data:
29 agosto 2006

ORDINANZA N. 178/06
DEL 28.08.2006
Validità: dal 01.09.2006

DISCIPLINA ORARI DI VENDITA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO

IL SINDACO

Premesso che a seguito di concertazione in data 24 c.m. con i rappresentati delle Organizzazioni dei consumatori, delle imprese maggiormente rappresentative sul piano regionale e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, presenti alla riunione, è emersa la necessità di dover rivedere gli orari di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio stabiliti con propria ordinanza n.145 del 03.07.2006, in modo tale da consentire agli operatori di settore di esercitare liberamente la facoltà di apertura o chiusura nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali, nonché di assicurare ai consumatori finali le condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio comunale;

Ritenuto di voler procedere in merito anche in sintonia con l’art. 3 del D.L. 223/06;

Considerato altresì che l’apertura degli esercizi commerciali nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali rappresenta una realtà ormai consolidata da tempo;

Vista la L.R. n. 5 del 18 maggio 2006 di disciplina generale delle attività commerciali nel territorio della Sardegna;

Visto l'art. 5 della succitata Legge che detta norme in materia di orari di vendita ed in particolare il comma 6 che dispone, per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini la possibilità di stabilire, previa apposita concertazione, una differente articolazione anche per quanto riguarda l’apertura domenicale e festiva infrasettimanale;

Dato Atto che la deroga è ammessa nel mese di dicembre, nonché per ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi, con possibilità di prevedere turni obbligatori di apertura per gli esercizi insediati nel proprio territorio previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative sul piano regionale e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

Visto, inoltre, il comma 7 dello stesso articolo che stabilisce i giorni di chiusura obbligatoria per gli esercizi al dettaglio;

Visto l'art. 19 della succitata Legge "Disciplina transitoria", il quale, al comma 1, stabilisce che per le parti non contrastanti con la legge regionale n. 5/06 o con i successivi provvedimenti di attuazione della stessa, si applicano le disposizioni statali di cui al D.Lgs. n. 114/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 13 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 114/98;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che demanda alla competenza del Sindaco il coordinamento e la riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali;

 ORDINA

Per i motivi in premessa, con decorrenza immediata, gli esercizi commerciali al dettaglio osserveranno la seguente disciplina degli orari di vendita:
SETTORE ALIMENTARE E SETTORE NON ALIMENTARE
ORARI GIORNALIERI
DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 22,00 (Non deve essere superato il limite delle 13 ore giornaliere);
L’orario prescelto dovrà essere reso noto al pubblico mediante l’apposizione di cartelli o altri mezzi d’informazione. Con lo stesso mezzo l’esercente dovrà indicare il periodo di tempo di validità dell’orario prescelto;

GLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO OSSERVERANNO TASSATIVAMENTE LA CHIUSURA NELLE GIORNATE RICADENTI LE FESTIVITA’ IN APPRESSO:

1° GENNAIO, PASQUA, LUNEDI’ DELL'ANGELO, 25 APRILE, 1° MAGGIO, 15 AGOSTO, 25 E 26 DICEMBRE.

Mentre, nelle altre giornate domenicali e festive infrasettimanali ricadenti nel corso dell’anno è data facoltà, agli operatori di settore, di optare per l’apertura o la chiusura del proprio esercizio commerciale.

ESCLUSIONI DALLA DISCIPLINA
Ai sensi dell'art. 13, 1° comma del Decreto 114/98 sono escluse dall'applicazione della presente le seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi, ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade o assimilate, nelle stazioni degli autobus e ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie, gastronomie, rosticcerie e le pasticcerie artigianali; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.

E' fatto obbligo per gli esercenti rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei d'informazione.

E’ abrogata l’Ordinanza n.145 del 03.07.2006 e tutte le altre disposizioni precedenti in contrasto con la presente Ordinanza.

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che ai trasgressori verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall’art.18 della L.R. n°5/06;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (D.P.R.n°1034/71), oppure in via alternativa, nel termine di 120 giorni potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R.n°1199/71);

DEMANDA

Agli Agenti della Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza,

 

                                                                                                                IL SINDACO

                                                                                                             Dr. A. BARBERIO

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Ultimo aggiornamento

23/03/2022, 09:31