IMU - Entro il 16 giugno il versamento dell'acconto

Le aliquote IMU 2023 sono rimaste invariate rispetto al 2022. Online il sistema di calcolo dell'imposta

Data:
09 giugno 2023

Il 16 giugno scade il termine per il versamento dell’acconto IMU 2023. Il saldo dovrà essere corrisposto entro il 16 dicembre 2023 (il 16 dicembre è sabato e la scadenza slitta al lunedì successivo, 18 dicembre). Il pagamento dell’imposta può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno 2023.

Le aliquote IMU 2023 sono rimaste invariate rispetto alle aliquote del 2022 e sono le stesse approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 61 del 28/07/2020.

Tipologia aliquote (Delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 28/07/2020)

  • Aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (si applica inoltre la detrazione di € 200,00) - 5,5 ‰
  • Aliquota agevolata - alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari - 5,5 ‰
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale - 1 ‰
  • Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - esenti
  • Terreni agricoli non esenti - 8,6 ‰
  • Aliquota Immobili di categoria catastale D (esclusi i D10 ad uso strumentale delle attività agricole). Dal 2020 versano l’imposta allo Stato applicando l’aliquota del 7,6‰ e dell’1,5 ‰ al Comune - 9,1 ‰
  • Aliquota di base - 10,10 ‰
  • Aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale vigente. Il calcolo dell’imposta viene fatta applicando l’aliquota alla base imponibile ridotta secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 3, lett. a) del D.L. 201/2011 - 6,1 ‰
  • Aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza anagrafica, e con contratto stipulato in forma scritta e regolarmente registrato - 8,6 ‰
  • Aliquota agevolata per le unità abitative e loro pertinenze concesse in locazione con contratto concordato, L.431/1998, a nuclei familiari residenti, a studenti universitari, e per esigenze lavorative. Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011, comma 6 bis, l’imposta, determinata con le aliquote stabilite dal Comune, deve essere ridotta del 25% - 3 ‰
  • Aliquota agevolata per gli immobili concessi in uso gratuito, con contratto regolarmente registrato di durata non inferiore all'anno, ad associazioni di volontariato iscritte all’Albo Regionale, che la utilizzino per scopi istituzionali - 3 ‰
  • Aliquote per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 del TUIR (immobili relativi ad imprese commerciali o che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti o professioni) - 9,1 ‰
  • Aliquota per gli immobili a disposizione (immobili categorie abitative da A/1 ad A/9 e loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente) - 10,6 ‰
  • Aliquota Aree edificabili - 9,6 ‰

IMU 2023 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO

 

I pensionati residenti all’estero, con pensione in convenzione internazionale, versano il 50% dell’imposta (calcolata applicando l’aliquota ordinaria del 10,10 per mille). La riduzione opera con riferimento ad un unico immobile adibito ad abitazione, posseduto in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non locato ovvero non concesso in comodato d’uso, a condizione che il soggetto passivo di imposta sia in possesso dei seguenti requisiti:

  1. Essere titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
  2. Essere residente in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

Il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU. La presente riduzione si applica ad una sola unità immobiliare.

CONIUGI RESIDENTI IN ABITAZIONI DIVERSE

Dal 1 gennaio 2023, i coniugi hanno diritto a una doppia esenzione se risiedono e hanno la dimora abituale in immobili diversi, a prescindere che siano ubicati nello stesso comune o in comuni diversi;

ESENZIONI DAL PAGAMENTO IMU 2023

Si fa presente che non è dovuta l’IMU 2023 relativa a:

  • Cosiddetti “beni merce”: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati (art. 1 comma 751, L. n. 160/2019)
  • Immobili occupati abusivamente (art. 1 commi 81 e 82 L. n. 197/2022 - legge di Bilancio 2023);

Si ricorda, che i soggetti che usufruiscono delle esenzioni sopra elencate sono tenuti alla presentazione, entro il 30 giugno 2024, di apposita dichiarazione IMU nella quale devono essere indicati i dati catastali completi dell’immobile o degli immobili per i quali si è usufruito dell’esenzione, il periodo di esenzione (barrando anche l’apposita casella), la partita IVA e il codice ATECO dell’attività svolta (entrambi da riportare nel campo annotazioni).

Si ricorda altresì che il 30 giugno 2023 scade il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa alle annualità 2021 (prorogata) e 2022.

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

09/06/2023, 09:06