Ordinanza - Divieto di sosta temporaneo in Via S. Antonio
ORDINANZA N°859 Registrata il 23.11.2005 CIRCOLAZIONE
Data:
26 novembre 2004
ORDINANZA
N°859
Registrata il
23.11.2005
CIRCOLAZIONE STRADALE –
ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE IN VIA S. ANTONIO,
TRATTO DALLA CHIESA S. FRANCESCO FINO AL DISTRETTO MILITARE SU AMBO I
LATI.
IL
DIRIGENTE
VISTA la comunicazione dell’ Ing. Pala Alessandra, in qualità di
Capo Servizio Manutenzioni dell’Area Tecnica comunale, con la quale chiede
l’istituzione momentanea di un divieto di sosta con rimozione coatta dei
veicoli, su ambo il lati della Via S. Antonio, nel tratto dalla Chiesa di San
Francesco fino all’ex Distretto Militare, per l’esecuzione di lavori sulla
carreggiata;
RITENUTO necessario di dover
provvedere in merito a tutela della circolazione stradale;
VISTO l’art. 7 del C.d.S. Decreto
L . vo 30.04.1999 n.
285;
VISTO l’art. 46 dello statuto
Comunale;
VISTO l’art. 107 del TUEL n. 267
del 18.08.2000;
ORDINA
Per i motivi indicati in
premessa, in data 25.11.2004 dalle ore 07 : 30 fino a
cessati motivi, in deroga alla vigente regolamentazione
comunale:
1)
Nella Via San Antonio nel tratto dalla Chiesa di San Francesco fino
all’ex Distretto Militare, è istituito il divieto di sosta, zona rimozione, per
tutte le categorie di veicoli;
2)
Nel tratto di cui al punto
1) che precede è autorizzata la sosta dei veicoli al servizio della Sezione
Manutenzioni dell’ Area Tecnica
Comunale;
Dovranno essere osservate le
seguenti prescrizioni:
-
Dovrà essere adottata ogni
opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della
circolazione stradale;
-
Il tratto interessato dai
lavori dovrà essere adeguatamente protetto a tutela della pubblica
incolumità;
-
La Sezione Manutenzione
dell’Area Tecnica comunale, provvederà all’esposizione della segnaletica
stradale prevista dal C.d.S .;
Ai contravventori saranno
comminate le sanzioni previste dal Codice della
Strada.
Avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso entro 60
gg. al M.ro dei LL.PP. con l’osservanza delle
formalità indicate nell’art .74 del Regolamento n°495
del 16.12.1992.
E’ fatto obbligo a chiunque
spetti
di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.
Dalla Residenza Municipale,
lì 23.11.2004
SI
IL DIRIGENTE
Dr . Rinaldo Dettori
Ultimo aggiornamento
23/03/2022, 09:31
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