Ordinanza - Divieto di sosta temporaneo in Via S. Antonio

ORDINANZA             N°859   Registrata il     23.11.2005     CIRCOLAZIONE

Data:
26 novembre 2004

ORDINANZA             N°859

 

Registrata il     23.11.2005

 

 

CIRCOLAZIONE STRADALE – ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE IN VIA S. ANTONIO, TRATTO DALLA CHIESA S. FRANCESCO FINO AL DISTRETTO MILITARE SU AMBO I LATI.

 

IL DIRIGENTE  

VISTA    la comunicazione dell’ Ing. Pala Alessandra, in qualità di Capo Servizio Manutenzioni dell’Area Tecnica comunale, con la quale chiede l’istituzione momentanea di un divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, su ambo il lati della Via S. Antonio, nel tratto dalla Chiesa di San Francesco fino all’ex Distretto Militare, per l’esecuzione di lavori sulla carreggiata;

 

RITENUTO necessario di dover provvedere in merito a tutela della circolazione stradale;

 

VISTO l’art. 7 del C.d.S. Decreto L . vo 30.04.1999 n. 285;

 

VISTO l’art. 46 dello statuto Comunale;

 

VISTO l’art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000;

 

ORDINA  

Per i motivi indicati in premessa, in data 25.11.2004 dalle ore 07 : 30 fino a cessati motivi, in deroga alla vigente regolamentazione comunale:

 

1)       Nella Via San Antonio nel tratto dalla Chiesa di San Francesco fino all’ex Distretto Militare, è istituito il divieto di sosta, zona rimozione, per tutte le categorie di veicoli;

 

2)       Nel tratto di cui al punto 1) che precede è autorizzata la sosta dei veicoli al servizio della Sezione Manutenzioni dell’ Area Tecnica Comunale;

 

Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

-           Dovrà essere adottata ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione stradale;

-           Il tratto interessato dai lavori dovrà essere adeguatamente protetto a tutela della pubblica incolumità;

-           La Sezione Manutenzione dell’Area Tecnica comunale, provvederà all’esposizione della segnaletica stradale prevista dal C.d.S .;

 

Ai contravventori saranno comminate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. al M.ro dei LL.PP. con l’osservanza delle formalità indicate nell’art .74 del Regolamento n°495 del 16.12.1992.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

 

Dalla Residenza Municipale, lì 23.11.2004

 

SI                                                                                                               IL DIRIGENTE

                                                                                                             Dr . Rinaldo Dettori

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Ultimo aggiornamento

23/03/2022, 09:31