Ordinanza - Le nuove disposisioni per la macellazione dei suini per uso privato

C o m u n e di O r i s t a n o Comuni de Aristanis Servizio Commercio/Attività Produttive/Polizia Amministrativa ORDINANZA N. 1297 del 4.01.2006 OGGETTO: Disposizioni

Data:
11 gennaio 2006

C o m u n e di O r i s t a n o
Comuni de Aristanis
Servizio Commercio/Attività Produttive/Polizia Amministrativa

ORDINANZA N. 1297 del 4.01.2006

OGGETTO: Disposizioni in merito alla macellazione dei suini per uso privato. Stagione invernale 2005 - 2006

IL SINDACO

Visti gli artt. n. 1 e n. 13 del R.D. n. 3298 del 20.12.1928 di approvazione del Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni;
Vista la Legge n. 833 del 3.12.1978 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
Vista la Direttiva CE n. 409/1988:
 Visto il Decreto Legislativo n. 333/1998 di attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento;
Vista la proposta della ASL 5 di Oristano del 22.11.2005;
Visto il Regolamento locale di igiene per la tutela della salute e dell’ambiente; Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

 A U T O R I Z Z A

La macellazione a domicilio dei suini destinati al consumo familiare per la stagione invernale 2005 - 2006

O R D I N A

Art. 1 La presente ordinanza stabilisce le norme di applicazione alla “macellazione di suini per autoconsumo familiare” nell’ambito del territorio Comunale in attuazione dell’art. 13 del Regolamento di vigilanza sanitaria delle carni, approvato con Regio Decreto n. 3298 del 20.12.1928. Tale possibilità, quando fondati motivi lo giustificano, è autorizzata dall’Autorità Sanitaria Locale (Sindaco Comunale) previo parere favorevole del Servizio Veterinario su delega del Sindaco del Comune.
Art. 2 La macellazione di suini per uso famiglia, consentita “una tantum”, non ha scopo commerciale ma è finalizzata al ristretto ed esclusivo uso personale delle famiglie degli allevatori di animali che hanno ottemperato agli obblighi richiesti dal D.P.R. n. 317/96 e successive modificazioni e integrazioni in relazione alla registrazione delle aziende e della anagrafatura dei suini; Le macellazioni avverranno di regola dal lunedì al venerdì, eccezionalmente potrà essere utilizzata la giornata del sabato previo consenso esplicito del Veterinario operante nel territorio.
Art. 3 Il locale destinato alla macellazione dovrà essere sufficientemente attrezzato ed adeguato allo scopo, in modo da effettuare le operazioni nel modo più igienico possibile.
Art. 4 La macellazione per uso famigliare è consentita esclusivamente per i suini. Considerata la particolare situazione epidemiologia della Peste Suina Africana, allo scopo di incentivare la regolarizzazione delle macellazioni e avere un ulteriore controllo sanitario sulla popolazione suina, il servizio sarà gratuito così come espressamente indicato dai Servizi Veterinari Regionali.
Art. 5 L’allevatore in regola ai sensi degli articoli precedenti deve effettuare richiesta almeno tre giorni prima al Servizio Veterinario delegato all’attuazione del presente regolamento, secondo un modello apposito predisposto dal Servizio Veterinario. Il servizio Veterinario dell’Azienda USL stabilirà il giorno e l’ora della visita ante-mortem dell’animale e quella successiva per le carni. A conclusione della visita verrà redatta la certificazione e la relativa bollatura delle carni in ottemperanza a quanto previsto dal R.D. e secondo modello predisposto dal Servizio Veterinario. Il servizio Veterinario è tenuto a comunicare all’Autorità Sanitaria Locale il prospetto riepilogativo delle autorizzazioni rilasciate.
Art. 6 I visceri sequestrati e i sottoprodotti della macellazione dovranno essere inceneriti presso una struttura autorizzata o in mancanza di questa potranno essere inceneriti o trattati con idonee soluzioni denaturanti ed interrate ad una adeguata profondità, in terreno distante da corsi d’acqua o sorgenti, previo assenso del Veterinario Ufficiale.
Art. 7 Nelle zone soggette a restrizione è necessario il prelievo di sangue e la visita premacellazione in allevamento per la verifica dello stato sanitario, della consistenza e della tenuta del regolare registro di stalla.
Art. 8 La certificazione dell’avvenuta visita sanitaria deve essere allegata al registro di stalla e sullo stesso deve essere annotato lo scarico con la dicitura “macellazione uso famiglia”
Art. 9 Chi effettua la macellazione uso famiglia senza la preventiva autorizzazione prevista dall’art. 13 del R.D. 20/12/1928, n. 3298, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la sanzione amministrativa fino a € 774,00. Il Servizio Veterinario della ASL n. 5 è incaricato dell’attuazione della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale, lì 4 gennaio 2006

L’Autorità Sanitaria Locale
Il Sindaco
Dott. Antonio Barberio

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

23/03/2022, 09:31