Ordinanza per divieto di sosta nella via Falliti

ORDINANZA    N° 174   Registrata il 04.11.2002   CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI SOSTA/ZONA RIMOZIONE NELLA VIA FALLITI DAL CIVICO N°42 AL CIVICO

Data:
05 novembre 2002

ORDINANZA   N° 174

 

Registrata il 04.11.2002

 

CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI SOSTA/ZONA RIMOZIONE NELLA VIA FALLITI DAL CIVICO N°42 AL CIVICO N°44.

 

IL DIRIGENTE

 

VISTA la richiesta presentata dal Sig. ZUCCHEROSO STEFANO, nato in Oristano il 27.03.1959 ed ivi residente nella Via Torbeno Fallitti n°35, tendente ad ottenere l’istituzione del divieto di sosta – zona rimozione nella Via Torbeno Falliti dal civico n° 42 al n° 44, onde consentire la sosta al veicolo NISSAN ATLEON Targato BA 505 TA per effettuare le operazioni di carico relative ad un trasloco in data 07.11.2002;

CONSIDERATO che al civico n° 35 della Via Torbeno Falliti dovranno essere effettuate le operazioni di trasloco utilizzando il mezzo di cui sopra, la cui sosta comporterà un restringimento della carreggiata stradale;

CONSIDERATO, inoltre che, nella stessa Via sostano abitualmente molti veicoli e che l’eventuale presenza contemporanea determinerebbe il blocco della circolazione;

VISTI gli artt. 5, 6,7 e 159 del C.d.S., D. L.vo 30.04.1992 n°285;

VISTO l’art. 46 dello Statuto Comunale;

VISTO l’art. 107 del TUEL n°267 del 18.08.2000:

 

 

ORDINA

 

 

Per i motivi indicati in premessa, nella Via Torbeno Falliti dal civico n°42 al n°44, è istituito il divieto di sosta e fermata – zona rimozione per tutte le categorie di veicoli;

 

Il suddetto divieto è valido per la giornata del 07 novembre 2002 sino a cessati motivi e dovrà essere esercitata sotto l’osservanza del C.d.S. e delle seguenti prescrizioni:

 

La presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata per l’inosservanza delle prescrizioni cui è sottoposta.

 

Il richiedente è obbligato ad apporre l’apposita segnaletica stradale di divieto almeno 48 ore prima..

 

Ai contravventori saranno comminate le sanzioni amministrative previste dalla Legge, compresa la rimozione coatta dei veicoli.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto disposto con la presente Ordinanza.

 

Dalla Residenza Municipale, lì 04 novembre 2002.

 

/cf

                                                                                                          IL COMANDANTE

                                                                                                            Dott. Marco Virdis

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Ultimo aggiornamento

23/03/2022, 09:31