Sicurezza - Un'ordinanza per la limitazione degli orari di somministrazione di bevande alcoliche nei circoli privati e di vendita di bevande alcoliche in esercizi di vendita

ORDINANZA DEL SINDACO OGGETTO: limitazione orari di somministrazione di bevande alcoliche nei circoli privati e di vendita di bevande alcoliche in esercizi di vendita. IL SINDACO VISTA la nota

Data:
12 febbraio 2009

ORDINANZA DEL SINDACO


OGGETTO: limitazione orari di somministrazione di bevande alcoliche nei circoli privati e di vendita di bevande alcoliche in esercizi di vendita.

IL SINDACO

VISTA la nota del 9.01.2008 con la quale la Questura di Oristano propone a questo Ente di disciplinare gli orari di somministrazione di bevande alcoliche nei Circoli Privati;

RILEVATO che, tra le cause che inducono molte persone, spesso giovani, alla messa in atto di comportamenti aggressivi e violenti, vi è quella legata all'abuso di alcol;

CONSIDERATO che il recente fatto di cronaca ha riproposto la necessità di assumere provvedimenti volti a salvaguardare la sicurezza urbana e a tutelare l'incolumità di tutte quelle persone che spesso si riversano, a fini di svago, in Città, specie nelle ore serali e notturne;

DATO ATTO che, al fine di individuare misure adeguate a fronteggiare il fenomeno di cui sopra, in data 3 febbraio 2009 si è tenuto un incontro cui ha partecipato anche la Questura e il Comando Polizia Municipale;

PRESO ATTO che, in tale sede, fra le misure più idonee a garantire la sicurezza di tutti i cittadini che, specie nelle ore serali e notturne, frequentano pacificamente le diverse zone della Città, è stata valutata positivamente quella di vietare oltre determinati limiti orari sia la vendita per asporto che la somministrazione di bevande alcoliche;

VISTO l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”);

VISTO l'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della succitata Legge 24 luglio 2008, n. 125

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

VISTO l'articolo 6, comma 2 della Legge 2 ottobre 2007, n. 160 (Conversione in legge, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione)

VISTI, per le norme del settore commercio:

 Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
 il D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 “Regolamento recante la semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati);
 La Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) così come modificata dalla Legge Regionale 6 dicembre 2006, n. 17;
 la Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2006, n. 49/21 (L.R. 18 maggio 2006, n. 5, art. 24. Disciplina degli esercizi di somministrazione non aperti al pubblico) – Allegato A (Disciplina della somministrazione nei Circoli Privati);

Dato atto che del presente provvedimento è stata data comunicazione al Prefetto

ORDINA

per i motivi indicati in premessa,

1. a chiunque risulti titolare o gestore, a vario titolo, di Circolo Privato autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci, è fatto divieto di somministrare o vendere bevande alcoliche per il consumo sul posto o l'asporto fuori dal locale di somministrazione dalle ore 24,00 fino alle ore 9,00;

2. a chiunque risulti titolare o gestore, a vario titolo, di esercizio commerciale autorizzato alla vendita di bevande alcoliche mediante distributori automatici in forma esclusiva, è fatto divieto di vendere al dettaglio bevande alcoliche dalle ore 24,00 alle ore 9,00 qualora il distributore non sia presidiato da personale abilitato alla vendita;

3. a chiunque risulti titolare o gestore di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, è fatto divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche per il consumo sul posto o l'asporto fuori dal locale di somministrazione dalle ore 2,00 fino alla chiusura dell'esercizio

Il divieto di cui sopra opera in tutto il territorio comunale, comprese Frazioni e Borgate.

Per le violazioni alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del D. Lgs n. 267/2000.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutivo.

Ai sensi dell’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è ammesso ricorso avverso la presente ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il presente provvedimento viene trasmesso :

alla Prefettura ORISTANO
alla Questura ORISTANO
al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri ORISTANO
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ORISTANO
al Corpo Polizia Municipale SEDE



IL SINDACO
Dr.ssa Angela Nonnis

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Ultimo aggiornamento

23/03/2022, 09:32