Traffico - La nuova disciplina in occasione della Festa del Rimedio

Ordinanza n. 173/06 del 21.08.2006 Località : Zona Santuario del Rimedio Temporanea (validità dal 7 al 8.09.2006) IL DIRIGENTE

Data:
05 settembre 2006

Ordinanza n. 173/06
del 21.08.2006
Località: Zona Santuario del Rimedio
Temporanea (validità dal 7 al 8.09.2006)

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l’art. 107 del testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Premesso che nei giorni 7 e 8 settembre 2006 si svolgeranno le celebrazioni in occasione della Beata Vergine del Rimedio che, per tradizione secolare richiamerà numerosi pellegrini e turisti;
Ravvisata la necessità che, per ragioni di pubblico interesse si dovrà modificare la vigente disciplina della circolazione stradale adottando i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, con decorrenza dal  giorno 7 settembre al giorno 8 settembre 2006, la circolazione stradale nella zona del Santuario del Rimedio è disciplinata come segue:

1. Istituzione del divieto di circolazione dinamica e statica, con rimozione coatta dei veicoli in divieto di sosta ai sensi dell’art. 159 comma 1) lettera d) del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle seguenti strade:

a) nel piazzale sterrato adiacente la Basilica (tranne tratto appositamente adibito a parcheggio per le autovetture per gli invalidi e quello adibito agli spazi per gli ambulanti);
b) Via delle Grazie (tratto dalla Via Oristano alla Via E. Sanna);
c) Via Santa Maria Bambina  (dall’intersezione con la S.P. 1 per Torregrande fino alla Via E. Sanna ed al portale del Vico Siotto), con esclusione dei veicoli muniti di lasciapassare rilasciato per il parcheggio interno dall’Istituto;

2. istituzione di sensi unici di marcia nelle seguenti strade:

a) Via E. Sanna con direzione di marcia dall’intersezione con  la S.P. 1 per Torregrandefino all’intersezione con la Via San Marco;
b) Via Petronilla  con direzione di marcia dall’intersezione con la Via E. Sanna “nuova” fino all’intersezione con la Via Cabras;
c) Via Nuova  con direzione di marcia dall’intersezione con la Via E. Sanna fino alla Via Oristano;
d) Via San Marco con direzione di marcia dall’intersezione con la Via E. Sanna fino alla Via Oristano;
 

3. Istituzione del divieto di sosta e fermata 0/24 con la rimozione coatta di tutte le categorie di veicoli nelle seguenti strade:

a) Provinciale S.P. 1 su ambo i lati tratto dall’intersezione con la S.S. 292/Via Oristano/S.P. 54 fino all’altezza dell’ex distributore carburanti I.P.;
b) Via Oristano su ambo i lati tratto dalla prima intersezione dell’ingresso Nuraghi/Riola fino all’intersezione con la provinciale S.P. 1 e la provinciale S.P. 54 – è consentita la sosta sul marciapiede rialzato con disposizione a pettine sul lato destro (lato Cantina Sociale);
c) Via San Marco sul lato sinistro (tratto Falegnameria), dall’intersezione con la Via E. Sanna fino alla Via Oristano;
d) Via Nuova sul lato sinistro dall’intersezione con la Via Santa Petronilla fino alla Via Oristano;
e) Via E. Sanna sul lato destro dall’intersezione con la provinciale S.P. 1 per Torregrande fino a quella con la P.za Santa Maria Bambina - N.B. nella Via Sanna la sosta è consentita su ambo i lati in modo parallelo all’asse stradale, nel tratto dalla confluenza della P.za Santa Maria Bambina fino alla Via San Marca.

 
DISPONE
 
  • La sospensione delle ordinanze in contrasto con le disposizioni di cui sopra per la durata della manifestazione;
con la precisazione che l’attuazione del provvedimento è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e dovrà essere effettuato osservando le seguenti modalità:
    1. l’informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi a cura del Corpo di Polizia Municipale in loco almeno 48 ore prima dell’intervento;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna e, in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

                                                                                                                                                    IL DIRIGENTE

                                                                                                                    Dr. R. DETTORI

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

23/03/2022, 09:31