Traffico - La nuova disciplina per la festa della Madonna del Rimedio

ORDINANZA N. 193/08 DEL 26.08.2008 Località Santuario del Rimedio IL DIRIGENTE Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla

Data:
03 settembre 2008

ORDINANZA N. 193/08
DEL 26.08.2008
Località Santuario del Rimedio

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l’art. 107 del testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Premesso che nei giorni 06 – 07- 08 e 09 settembre 2008 si svolgeranno le celebrazioni in occasione della Beata Vergine del Rimedio che, per tradizione secolare richiamerà numerosi pellegrini e turisti;
Ravvisata la necessità che, per ragioni di pubblico interesse si dovrà modificare la vigente disciplina della circolazione stradale adottando i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
Considerata l’esigenza di garantire un regolare svolgimento della manifestazione su indicata, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

Per i motivi in premessa nei giorni 06 – 07 – 08 e 09 settembre 2008 la circolazione stradale nella Zona del Santuario del Rimedio è disciplinata come segue:

1) Istituzione del divieto di circolazione dinamica e statica, con rimozione coatta dei veicoli in divieto di sosta ai sensi dell’art. 159 comma 1) lettera d) del D. lgs. 30.04.1992 n°285 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle seguenti strade:

a) Nel piazzale sterrato adiacente la Basilica (tranne il tratto, appositamente adibito a parcheggio autovetture per gli invalidi, e quello riservato agli spazi degli ambulanti);
b) Via Delle Grazie (dalla Via Oristano, fino all’ Istituto Santa Maria Bambina);
c) Nella Via Santa Maria Bambina, (dall’intersezione con la S.P. 1 per Torregrande sino alla Via E. Sanna), con esclusione dei veicoli al servizio dei disabili e dei veicoli muniti di lasciapassare rilasciato per il parcheggio interno dell’Istituto ed uscita obbligatoria con direzione S.P. 1 verso Torregrande;

2) Istituzione sensi unici di marcia nelle seguenti vie:

a) via E. Sanna con direzione di marcia dall’intersezione con la S.P. 1 per Torregrande fino all’intersezione con la via S. Marco;
b) via S. Petronilla con direzione di marcia dall’intersezione con la via E. Sanna-Nuova fino all’intersezione con la via Cabras;
c) via Nuova con direzione di marcia dall’intersezione con la via E. Sanna fino alla via Oristano;

2) Istituzione del divieto di sosta e fermata 0/24 con la rimozione coatta di tutte le categorie di veicoli nelle seguenti strade:

a) Provinciale S.P. 1 su ambo i lati dall’intersezione con la S.S. 292/via Oristano/SP. 54 fino all’altezza dell’ex distributore carburanti IP;
b) Via Oristano sul lato destro, dall’intersezione con la S.P. 1 e la Provinciale 54 fino all’intersezione con la via Nurachi – E. Madeddu – e altresì consentita la sosta nella via Oristano sul marciapiede rialzato con disposizione a pettine sul lato destro (lato Cantina Sociale);
c) Via Oristano sul lato sinistro, dal civico n°9/a all’intersezione con la S.P. 54 e Provinciale n°1;
d) Via San Marco sul lato sinistro (tratto falegnameria), dall’intersezione con la via E. Sanna fino alla via Oristano;
e) Via Nuova sul lato sinistro, dall’intersezione con la via S. Petronilla fino alla via Oristano;
f) Via E. Sanna sul lato destro, dall’intersezione con la S.P. 1 per Torregrande fino alla piazzetta S. Maria Bambina – sul lato sinistro dal civico n°22/a fino al cartello indicante “restringimento carreggiata” – N.B. nell’altra parte restante della via Sanna e fino alla confluenza con la via S. Marco la sosta è consentita su ambo i lati in modo parallelo all’asse stradale;

DISPONE

- La sospensione delle ordinanze in contrasto con le disposizioni di cui sopra per la durata della manifestazione;
con la precisazione che l’attuazione del provvedimento è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e dovrà essere effettuato osservando le seguenti modalità;

1) l’informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi a cura del Corpo di Polizia Municipale in loco almeno 48 ore prima dell’intervento;

AVVERTE

Che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti dei eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente , chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazioni, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal D.P.R. 24.11.1971 n°1199 e, in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/92 e nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di all’art.74 del regolamento, emanato con D.P.R. n°495/1992;

DEMANDA

Alla Polizia Municipale e a tutti gli Agenti della Forza Pubblica la vigilanza sull’osservanza della presente Ordinanza.




IL DIRIGENTE
Dr. Rinaldo Dettori


Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

23/03/2022, 09:32