Tributi - Le aliquote ICI 2007

ICI 2007 Il Consiglio Comunale con Deliberazione N. 38 del 26.04.2007 ha confermato per l’anno 2007 le stesse aliquote in vigore nell’anno precedente. a) Aliquota ordinaria

Data:
31 maggio 2007

ICI 2007

Il Consiglio Comunale con Deliberazione N. 38 del 26.04.2007 ha confermato per l’anno 2007 le stesse aliquote in vigore nell’anno precedente.


a) Aliquota ordinaria nella misura del 7 (sette) per mille;

b) Aliquota ridotta nella misura del 5 (cinque) per mille, applicata alle unità immobiliari ad uso abitativo, e loro pertinenze, nei casi seguenti:

        b.1  unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;
        b.2  unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;
        b.3  unità immobiliare non locata posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
        b.4  unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti entro il 2° grado ed affini entro il 1° grado che la utilizzino come abitazione principale;

Per la fattispecie di cui alle lettere b1), b2) e b3), si applica altresì la detrazione di cui all’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, nr. 504;

c) L’aliquota agevolata nella misura del 2 (due) per mille, per le unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone fisiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi della legge n. 431/98, nei confronti di soggetti che la utilizzino quale abitazione principale;

d) L’aliquota maggiorata nella misura dell’8 (otto) per mille per le unita immobiliari destinate ad uso abitativo tenuta a disposizione del proprietario, non occupate e per le quali non risultino contratti di locazione.

e) Di determinare in Euro 114,00 la detrazione per l'abitazione principale.

f) Di stabilire che (esclusi gli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale di residenza e loro pertinenze, a cui appartiene di diritto l'aliquota ridotta) ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e/o agevolata, i soggetti che intenderanno usufruirne dovranno inviare apposita richiesta, a pena di decadenza, al Comune di Oristano – Servizio Entrate Tributarie, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo della scadenza della seconda rata.

Nella suddetta richiesta, redatta in forma di autocertificazione, l'obbligato al pagamento del tributo, dovrà dichiarare - sotto la propria responsabilità - il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire del beneficio suddetto. I contribuenti che avranno inviato la richiesta di cui sopra, entro i termini indicati, potranno al momento del pagamento delle rate già applicare l'aliquota ridotta e/o agevolata. L'Amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato e di svolgere controlli sulla sua veridicità. Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

g) Di esonerare dai suddetti oneri di dichiarazione i contribuenti che hanno già presentato analoga documentazione relativa agli anni precedenti, a condizione che perduri nel 2007 il possesso dei requisiti richiesti per la fruizione del beneficio.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

23/03/2022, 09:31