Tributi - Le nuove regole per l'ICI 2008

ICI 2008 L’ICI sulla prima casa è stata abolita a partire dall’anno 2008. Il 28 maggio 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 93/2008 che prevede

Data:
05 giugno 2008

ICI 2008

L’ICI sulla prima casa è stata abolita a partire dall’anno 2008.
Il 28 maggio 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 93/2008 che prevede l'esenzione, a partire dalla rata di giugno 2008, dal pagamento dell'imposta per le abitazioni principali (immobili nei quali il soggetto passivo ha la residenza anagrafica) e relative pertinenze.

Sono esclusi dall'esenzione gli immobili accatastati con categoria A1, A8 e A9 sui quali si paga l’ICI applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dal Consiglio Comunale.

L’esenzione si applica anche per l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.
L’esenzione è riconosciuta altresì:
• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
• alla casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

La norma di esenzione si applica, inoltre, alle abitazioni che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato a quelle principali e cioè:
• l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Non sono esenti invece le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado e affini di 1° grado per le quali si dovrà pagare l’ICI con l’aliquota ridotta del 5% per mille (senza applicare la detrazione di € 114,00) a condizione che il proprietario sia residente nel Comune di Oristano.

La spedizione dei bollettini postali per il pagamento dell’ICI viene effettuata da Equitalia Sardegna Spa. Il plico contenente i bollettini viene recapitato a tutti coloro che, nell’anno precedente, hanno eseguito il pagamento ICI con la stessa modalità. Equitalia Sardegna ha comunicato che l’invio dei bollettini prestampati è programmato per la prima settimana di giugno. Il nuovo numero di conto per l’ICI di Oristano è: 88721444 – Equitalia Sardegna Spa ORISTANO-OR-ICI

La scadenza della prima rata 2008 è il 16 giugno.


Tutte le informazioni sull'ICI possono essere richieste presso il Servizio Entrate Tributarie in Via Garibaldi n. 7, e anche per telefono al numero 0783 775101 (lunedì-venerdì 8:30-13:00).

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

23/03/2022, 09:32