Viabilità - L'ordinanza per la disciplina del traffico in occasione della Festa del Rimedio
ORDINANZA N. 250 / 07 Del 20 agosto 2007 Località: Zona Santuario del Rimedio Temporanea ( i giorni 07 – 08 – 09 settembre 2007 ) IL DIRIGENTE
Data:
31 agosto 2007
ORDINANZA N. 250 / 07
Del 20 agosto 2007
Località: Zona Santuario del Rimedio
Temporanea ( i giorni 07 – 08 – 09 settembre 2007 )
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n.285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento d’Attuazione approvato con D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992;
Visto l’art. 107 del testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Premesso che nei giorni 07 – 08 – 09 settembre 2007 si svolgeranno le celebrazioni in occasione della Beata Vergine del Rimedio che, per tradizione secolare richiamerà numerosi pellegrini e turisti;
Ravvisata la necessità che, per ragioni di pubblico interesse si dovrà modificare la vigente disciplina della circolazione stradale adottando i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
Per i motivi di cui in premessa, nei giorni 07 – 08 - 09 settembre 2007, la circolazione stradale nella zona del Santuario del Rimedio è disciplinata come segue:
1. Istituzione del divieto di circolazione dinamica e statica, con rimozione coatta dei veicoli in divieto di sosta ai sensi dell’art. 159 comma 1) lettera d) del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle seguenti strade:b) Via Delle Grazie ( tratto dalla Via Oristano fino all’Istituto Santa Maria Bambina);
c) Via Santa Maria Bambina ( dall’intersezione con la S.P. n°1 per Torregrande fino alla Via E. Sanna ed al portale di Vitu Sottu );
a) Via E. Sanna con direzione di marcia dall’intersezione con la S.P. n°1 per Torregrande fino all’intersezione con la Via San Marco;
b) Via Santa Petronilla con direzione di marcia dall’intersezione con la Via E. Sanna- Nuova fino all’intersezione con la Via Cabras;
c) Via Nuova con direzione di marcia dall’intersezione con la Via E. Sanna fino alla Via Oristano;
d) Via San Marco con direzione di marcia dall’intersezione con la Via E. Sanna fino alla Via Oristano;
2. Istituzione del divieto di sosta e fermata 0/24 con la rimozione coatta di tutte le categorie di veicoli nelle
Seguenti strade:
b) Via Oristano su ambo i lati tratto dall’ intersezione Via Nurachi – E. Madeddu fino all’intersezione con la provinciale S.P. 1 e la provinciale S.P. 54 – è altresì consentita la sosta nella Via Oristano sul marciapiede rialzato con disposizione a pettine sul lato destro ( lato Cantina Sociale );
Via San Marco sul lato destro, dall’intersezione con la Via E. Sanna fino alla Via Oristano;
c) Via Nuova sul lato destro dall’intersezione con la Via Santa Petronilla fino alla Via Oristano;
d) Via E. Sanna sul lato sinistro, dall’intersezione con la provinciale S.P. 1 per Torregrande fino a quella con la Piazzetta Santa Maria Bambina – N.B. nella Via Sanna la sosta è consentita su ambo i lati in modo parallelo all’asse stradale, nel tratto dalla confluenza della Piazzetta Santa Maria Bambina fino alla Via San Marco.
- La sospensione delle ordinanze in contrasto con le disposizioni di cui sopra per la durata della manifestazione;con la precisazione che l’attuazione del provvedimento è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e dovrà essere effettuato osservando le seguenti modalità:
che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal D.P.R. 24.11.1971 n°1199 e, in relazione al disposto dell’art.37, comma 3, del D. Lgs 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all’art.74 del regolamento, emanato con D.P.R. N.495/1992;
Alla Polizia Municipale e a tutti gli Agenti della forza pubblica la vigilanza sull’osservanza della presente Ordinanza.
IL DIRIGENTE
Dr. Rinaldo Dettori
Ultimo aggiornamento
23/03/2022, 09:31
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