Il termine previsto tra la separazione e il divorzio scende:
-da 3 anni a 1 anno in caso di separazione giudiziale (decorre dalla data di notifica del ricorso),
-da 3 anni a 6 mesi in caso di separazione consensuale (decorre dalla data del’udienza di comparizione dei coniugi).
Le procedure dirette ad ottenere la separazione e il divorzio (cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio) rimangono invariate, con la necessità di chiedere prima la separazione e poi il divorzio.
Il “divorzio breve” si applica anche alle separazioni in corso, per le quali il triennio non è ancora trascorso.
Per la negoziazione assistita davanti all’avvocato, gli effetti della separazione si avranno dalla data degli accordi, annotata dall'ufficiale di stato civile (circolare 16/2014 );
nella procedura di fronte al Sindaco la separazione decorre dalla stipula dell'accordo e non dalla conferma, l'iter prevede infatti che i coniugi siano invitati a comparire, per confermare o no la convenzione, 30 giorni dopo la ricezione delle dichiarazioni.